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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a più verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, relativi all’ingresso non autorizzato in alcune ZTL del Comune di Firenze, notificati al destinatario residente in Germania mediante invio postale diretto tramite servizio privato. In primo grado l’opposizione era stata dichiarata inammissibile per tardività; in appello il Tribunale aveva invece rigettato il gravame ritenendo decisiva l’eccezione del Comune sulla invalidità della procura alle liti rilasciata all’estero. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse qualificato come inesistente una procura che il Comune avrebbe solo contestato come nulla; 2) violazione dell’art. 83 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2703 c.c., oltre all’art. 122 c.p.c., per avere il giudice ritenuto inesistente la procura redatta e autenticata da notaio tedesco; 3) violazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., per non avere concesso termine di sanatoria della procura; 4) violazione delle norme sulla notificazione estera dei verbali e della disciplina del codice della strada; 5) violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per avere ritenuto comunque raggiunto lo scopo della notifica e quindi tardiva l’opposizione; 6) violazione dell’art. 385 d.P.R. 495/1992, per le modalità di notificazione tramite la struttura E.M.O. della società incaricata; 7) violazione degli artt. 91 e 94 c.p.c., per la condanna del difensore in proprio alle spese quale falsus procurator. La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ha dichiarato assorbiti il quarto, quinto e sesto e ha accolto il settimo.

La decisione

La Corte ha respinto le censure relative alla procura e alla mancata concessione del termine di sanatoria, ritenendo corretta la decisione di merito sul punto. Ha però accolto il motivo relativo alla condanna del difensore alle spese: ha affermato che, quando la procura alle liti sia stata comunque conferita ma sia poi dichiarata invalida per ragioni attinenti alla sua formazione all’estero, l’attività del difensore è provvisoriamente efficace e non può essere trattato come falsus procurator ai fini della condanna ex art. 94 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché il Comune aveva comunque contestato anche profili che attingevano la radicale invalidità della procura; non vi è stata pronuncia ultra/extra petita.

  • art. 83, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla procura alle liti, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di efficacia probatoria della sottoscrizione e della procura, senza accoglimento della censura.

  • art. 2703 c.c.

    Richiamato in relazione all’autenticazione della firma; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 122 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell’uso della lingua italiana nell’autenticazione; la censura non è stata accolta.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha affermato che, se l’eccezione di nullità radicale della procura è tempestivamente proposta dalla controparte, non occorre assegnare un termine perentorio di sanatoria; incombe alla parte attivarsi per regolarizzare la procura.

  • artt. 6 e 11, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    Richiamati in relazione alle notifiche estere dei verbali, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 201, comma 1, c.d.s.

    Invocato sulla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni stradali; motivo assorbito.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato per il rito dell’opposizione alle sanzioni amministrative; motivo assorbito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Invocato per sostenere il raggiungimento dello scopo della notifica; motivo assorbito.

  • art. 385 d.P.R. n. 495/1992

    Richiamato per contestare le modalità di notificazione tramite soggetto incaricato; motivo assorbito.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese processuali; non decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 94 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra procura inesistente e procura nulla/invalida: solo nel primo caso è ammissibile la condanna del difensore alle spese; se la procura è stata comunque conferita ma è invalida, non può essere condannato il difensore come falsus procurator.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, il ricorso che non censuri utilmente tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse sulla parte non investita o comunque non scalfita.
  • Se l’eccezione di nullità radicale della procura alle liti è tempestivamente sollevata dalla controparte, la parte che l’ha rilasciata deve attivarsi immediatamente per produrre la documentazione necessaria alla sanatoria; non è necessario che il giudice assegni ex art. 182 c.p.c. un termine perentorio, perché l’iniziativa sanante grava sulla parte interessata.
  • La condanna del difensore alle spese ex art. 94 c.p.c. presuppone l’assenza effettiva di una valida procura, cioè un’attività processuale imputabile solo al legale; se invece la procura è stata comunque conferita ed è solo nulla o invalida, l’attività processuale è provvisoriamente efficace e il difensore non può essere considerato falsus procurator ai fini della rifusione delle spese.
  • In tema di procura alle liti formata all’estero, la semplice invalidità riscontrata in giudizio non equivale automaticamente a inesistenza della procura: ai fini delle conseguenze processuali occorre distinguere tra inesistenza, nullità e inefficacia della procura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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