Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20007/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione richiamata della stessa norma.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società agricola, per l'anno 2007, una maggiore IRES e IRAP, ritenendola non operativa perché non aveva superato il test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 e aveva dichiarato una perdita di esercizio anziché il reddito minimo determinato forfettariamente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la commissione tributaria regionale aveva confermato, valorizzando come entrate ordinarie alcune erogazioni percepite dalla società ai fini del giudizio di operatività. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma nel testo disponibile non ne è riportato il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite prevista dal d.l. n. 119 del 2018, documentando il pagamento integrale di quanto dovuto; l'amministrazione ha riconosciuto il perfezionamento della definizione e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    Norma richiamata quale base del test di operatività e della presunzione di non operatività contestata alla società contribuente.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della lite, una volta perfezionata con il pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.

  • art. 8 d.l. n. 119 del 2018

    Norma richiamata dalla parte ai fini della domanda di sospensione e della procedura di definizione agevolata.

  • L. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti danno atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata, se integralmente perfezionata nei termini di legge, priva di interesse attuale alla decisione il ricorso pendente, indipendentemente dal merito della pretesa tributaria originaria.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate se così dispone la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.