Sentenza del 21/07/2015 n. 4297 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA -Notifica atti - Frodi carosello- Amministratore di fatto - PVC - Spese di soccombenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la responsabilità dell'amministratore di fatto per gli obblighi tributari e societari, inclusi la tenuta e la conservazione della contabilità aziendale, nonché la validità della notifica degli atti impositivi e l'utilizzabilità delle risultanze contenute nel processo verbale di constatazione (PVC), nell'ambito di una frode carosello IVA. È stato inoltre esaminato il criterio di imputazione delle spese di giudizio.
La decisione
È stato affermato che, ai sensi dell'art. 2639 c.c., l'amministratore di fatto risponde degli stessi obblighi dell'amministratore formalmente nominato, compreso l'obbligo di tenere e conservare la contabilità. L'Ufficio può fondare l'accertamento sulle risultanze del PVC per individuare tale ruolo, senza essere obbligato a svolgere una distinta e autonoma valutazione ulteriore. Quanto alle spese processuali, il soccombente è individuato secondo il principio di causalità: deve rimborsarle chi ha dato origine al processo o ne ha determinato la prosecuzione, anche se successivamente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 2639 del codice civile
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
La norma consente di equiparare l'amministratore di fatto a quello formalmente nominato quando esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della carica. Tale equiparazione comprende anche gli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità aziendale.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso esaminato, il riferimento si collega alla validità della notificazione degli atti impositivi.
Art. 62 del D.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata nel contesto delle disposizioni applicabili agli accertamenti e agli obblighi tributari oggetto della controversia.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta sulla base di elementi concreti, anche emergenti da un PVC, quando dimostrano l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore.
- L'amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere degli obblighi contabili e degli adempimenti tributari normalmente gravanti sull'amministratore formale.
- Le risultanze di un PVC possono costituire una base sufficiente per l'accertamento del ruolo effettivamente svolto, senza che l'Amministrazione debba necessariamente ripetere o rivalutare autonomamente ogni elemento già documentato.
- Nelle frodi carosello IVA, la posizione del soggetto coinvolto può essere valutata anche alla luce del suo ruolo sostanziale nella gestione dell'impresa e degli obblighi contabili omessi.
- La ripartizione delle spese processuali segue il principio di causalità: paga chi ha provocato la necessità del giudizio o ne ha determinato la prosecuzione, indipendentemente dalla successiva mancata costituzione in appello.
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