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Sentenza

Sentenza n. 3515/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione del Direttore Generale n. 723 del 4 luglio 2025 dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazione e di alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, di indizione della Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della l. n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, assunto mediante procedure diverse dal reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali, (ultimo periodo lett. b, comma 268, art. 1 della legge 234/2021 - II fase)” il cui Bando di Concorso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 21 luglio 2025 e sul sito web aziendale; b) della Deliberazione del Direttore Generale n. 835 del 30 luglio 2025, di ammissione/esclusione candidati e nomina della commissione della procedura selettiva di cui a punto che precede; c) dell'elenco dei candidati ammessi, allegato alla deliberazione impugnata sub b); d) della deliberazione del Direttore Generale n. 852 del 7 agosto 2025, di presa d'atto dei lavori di commissione e nomina vincitore della procedura selettiva di cui al punto a); e) della graduatoria di merito allegata alla Deliberazione di cui al punto che precede; f) della delibera del Direttore Generale di nomina del vincitore della procedura de qua; g) del verbale n. 1 del 6 agosto 2025 della Commissione Esaminatrice nonché di tutti gli atti della procedura dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

Giustizia amministrativa202504605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: procedura selettiva di stabilizzazione per la copertura di un posto di dirigente farmacista, unitamente agli atti di ammissione, alla graduatoria, alla nomina del vincitore e agli atti della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al quinto posto nella graduatoria della procedura di mobilità per dirigente farmacista, ha contestato la scelta dell’Azienda ospedaliera di indire una procedura di stabilizzazione invece di procedere allo scorrimento della graduatoria di mobilità, ancora formalmente efficace. Ha dedotto la violazione del bando di mobilità, degli artt. 30 e 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, nonché contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, disparità di trattamento, difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento e imparzialità. La ricorrente ha evidenziato che l’Azienda aveva già utilizzato la graduatoria di mobilità per assumere i candidati collocati al secondo e al terzo posto e che la quarta classificata aveva rinunciato allo scorrimento, sicché ella sarebbe stata la candidata utile per la copertura di ulteriori posti disponibili. Ha inoltre sostenuto che lo scorrimento avrebbe evitato i costi di una nuova procedura, essendo già stata verificata l’idoneità dei candidati mediante valutazione dei titoli e colloquio. L’Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse, oltre all’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda la scelta autoritativa dell’amministrazione tra stabilizzazione del personale precario e scorrimento della graduatoria. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva documentato la rinuncia della quarta classificata allo scorrimento e che i candidati collocati al secondo e al terzo posto erano già stati assunti. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che i successivi Piani triennali del fabbisogno del personale, approvati dalla Regione e recepiti dall’Azienda, imponessero di privilegiare la stabilizzazione del personale precario e, in subordine, l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre aziende sanitarie, in luogo dell’attivazione di nuove procedure. Tali atti di programmazione non erano stati impugnati. La procedura di stabilizzazione è stata quindi considerata doverosa applicazione delle sopravvenute prescrizioni programmatorie e normative. Il TAR ha inoltre affermato che le procedure di mobilità non determinano graduatorie assimilabili a quelle concorsuali, destinate a operare per successive assunzioni mediante scorrimento: esse si esauriscono con le specifiche assunzioni cui sono finalizzate. La clausola del bando relativa all’efficacia biennale della graduatoria era comunque riferita ai posti previsti dalla programmazione 2022-2024, già ricoperti nel relativo periodo. Anche qualora si fosse trattato di una graduatoria concorsuale, l’amministrazione avrebbe conservato discrezionalità nella scelta della modalità di reclutamento e non sarebbe stata automaticamente obbligata allo scorrimento, soprattutto in presenza dell’esigenza di stabilizzare personale precario. Non è stato ravvisato neppure un difetto di motivazione, poiché l’Azienda aveva esplicitato la preferenza per la stabilizzazione in conformità alla normativa nazionale e ai Piani triennali del fabbisogno. È stata ritenuta legittima anche la nomina del controinteressato, primo classificato nella procedura di stabilizzazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    La disciplina della mobilità non impone, secondo la decisione, la formazione di graduatorie suscettibili di scorrimento secondo il modello delle graduatorie concorsuali.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’efficacia biennale della graduatoria; il giudice ha ritenuto che tale efficacia dovesse essere riferita ai posti previsti dalla specifica programmazione cui la procedura era collegata.

  • art. 1, comma 268, lett. b), legge 234/2021

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione del personale sanitario precario in possesso dei requisiti previsti.

  • art. 1, comma 149, legge 160/2019

    la graduatoria ai sensi dell’art. 1 comma 149, legge 27 dicembre 2019 n. 160, rimane efficace per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili

    La clausola del bando non è stata ritenuta idonea a imporre lo scorrimento per posti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla programmazione 2022-2024.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per la fissazione dell’udienza pubblica di merito dopo la trattazione cautelare.

Massime di principio

  • La controversia sulla scelta dell’amministrazione sanitaria di privilegiare la stabilizzazione del personale precario rispetto allo scorrimento di una graduatoria attiene all’esercizio di potere autoritativo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Le graduatorie formate nell’ambito di procedure di mobilità non sono, di regola, equiparabili alle graduatorie concorsuali e si esauriscono con le specifiche assunzioni cui la procedura è finalizzata; non è quindi automaticamente ammesso il loro scorrimento per ulteriori posti vacanti.
  • L’efficacia temporale prevista dal bando per una graduatoria di mobilità deve essere interpretata in relazione ai posti e alla programmazione del fabbisogno che hanno costituito il presupposto della procedura, senza estendersi automaticamente a posti resisi disponibili nell’ambito di una successiva programmazione con diverse priorità di reclutamento.
  • Anche in presenza di una graduatoria concorsuale vigente, l’idoneo non vincitore non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento: l’amministrazione conserva discrezionalità nella scelta della modalità di copertura dei posti, soprattutto quando sussistano ragioni organizzative e normative per privilegiare la stabilizzazione del personale precario.
  • La scelta di attivare una procedura di stabilizzazione non è irragionevole né carente di motivazione quando sia prevista o imposta dai Piani triennali del fabbisogno del personale e trovi fondamento nella normativa nazionale sulla stabilizzazione del personale sanitario precario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariatoOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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