Sentenza n. 1274/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione prefettizia soprassessoria sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere manifestato alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale, ha domandato alla Prefettura l’ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. La Prefettura ha comunicato che l’accesso avrebbe potuto essere disposto soltanto all’esito delle procedure attuative del piano ministeriale di riparto dei richiedenti protezione internazionale, richiamando l’art. 1, comma 2-bis, e l’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente ha chiesto in via principale l’annullamento della comunicazione, l’accertamento del diritto all’accoglienza e l’ordine di immediato inserimento nel sistema; in via subordinata ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine di provvedere. Ha inoltre richiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il ricorso censurava, in sostanza, l’inerzia della Prefettura, l’illegittimo rinvio dell’esame dell’istanza a eventi futuri e incerti, l’erroneo richiamo alle procedure di riparto e alle priorità per i soggetti soccorsi in mare e l’applicazione automatica della preclusione prevista dall’art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, ritenuta incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda principale di annullamento, poiché la comunicazione prefettizia non era direttamente indirizzata al ricorrente, non conteneva una determinazione conclusiva e rinviava l’accesso a eventi futuri e incerti: si trattava quindi di un atto soprassessorio, privo di immediata lesività e non autonomamente impugnabile. Ha invece accolto la domanda subordinata proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., accertando il silenzio-inadempimento della Prefettura. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche al procedimento relativo all’accesso alle misure di accoglienza; decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione è tenuta a provvedere. Il richiamo alle procedure connesse al piano ministeriale di riparto non giustifica l’inerzia, poiché le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e il loro accesso non è subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Il TAR ha inoltre ritenuto incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, nella parte in cui introduce una preclusione automatica basata sul superamento del termine di novanta giorni senza consentire una valutazione individuale, obiettiva e proporzionata; tale disposizione deve essere disapplicata. La priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, per i soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’accoglienza degli altri richiedenti, anche perché l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 continua a prevedere misure straordinarie in caso di esaurimento dei posti ordinari. Il giudice non ha però ordinato l’immediata ammissione del ricorrente, residuando attività istruttorie e valutazioni amministrative non ancora esercitate. Ha quindi ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo risolvibile il contrasto mediante primazia del diritto dell’Unione e disapplicazione della norma interna incompatibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stato definitivamente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previo avviso alle parti.
artt. 31 e 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondano l’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa soltanto quando si tratta di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di valutazione e non siano necessari adempimenti istruttori.
Esclude che il giudice possa ordinare direttamente l’ammissione all’accoglienza quando residuano istruttoria e valutazioni amministrative non ancora esercitate.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni per la conclusione del procedimento si applica anche alle istanze di accesso alle misure di accoglienza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Individua nella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale il momento iniziale di applicazione delle misure di accoglienza.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
l’accesso alle misure di accoglienza non è subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge
Vieta di subordinare l’accesso all’accoglienza a requisiti ulteriori rispetto a quelli legislativamente previsti.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato ritenuto incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE nella parte in cui introduce una preclusione automatica fondata sul superamento di novanta giorni, senza valutazione individualizzata; deve pertanto essere disapplicato.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La priorità accordata ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Continua a prevedere misure straordinarie in caso di temporaneo esaurimento dei posti disponibili nelle strutture ordinarie di accoglienza.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente riduzioni o revoche delle condizioni materiali di accoglienza solo mediante decisioni individuali, obiettive e proporzionate, garantendo comunque un tenore di vita dignitoso; non autorizza una preclusione automatica assoluta per il ritardo nella presentazione della domanda.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il contrasto tra norma interna e diritto dell’Unione può essere risolto direttamente mediante primazia e disapplicazione della norma interna incompatibile.
Massime di principio
- La comunicazione con cui l’amministrazione rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a eventi futuri e incerti, senza assumere una determinazione conclusiva, è un atto soprassessorio non autonomamente impugnabile per carenza di lesività immediata; essa non impedisce tuttavia la proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti relativi all’ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
- Le misure di accoglienza devono essere applicate dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale e il relativo accesso non può essere subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o al completamento di procedure amministrative di riparto dei richiedenti.
- Una disposizione nazionale che esclude automaticamente dall’accoglienza il richiedente per il solo superamento di un termine temporale, senza consentire una valutazione individuale, obiettiva e proporzionata e senza garantire condizioni di vita dignitose, deve essere disapplicata per contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
- La priorità accordata a determinate categorie di richiedenti protezione internazionale non esclude l’obbligo di esaminare e definire le istanze degli altri richiedenti; l’eventuale temporanea indisponibilità dei posti ordinari deve essere fronteggiata mediante gli strumenti straordinari previsti dalla legge.
- Nell’azione avverso il silenzio il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento, ma può pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa sostanziale soltanto quando l’attività sia vincolata o non residuino margini di valutazione e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
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