Cassazione Civile, Ordinanza n. 21228/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato IVA rimborsata a una società per spese sostenute negli anni 2003 e 2004 in relazione alla realizzazione di un magazzino di imbottigliamento di olio di oliva su un terreno di proprietà di uno dei soci. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente; la CTR aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Agenzia, ritenendo che si trattasse di un bene ammortizzabile e che quindi il rimborso IVA fosse dovuto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso come se il rimborso riguardasse l’impianto di imbottigliamento, mentre la contestazione del contribuente riguardava l’immobile contenente l’impianto, su terreno di terzi; 2) nullità per motivazione gravemente illogica, riproponendo la censura sulla pretesa erronea identificazione del bene; 3) violazione degli artt. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, 74, 103 e 109 TUIR, assumendo che le spese riguardassero uno stabilimento/edificio privo di autonoma funzionalità, non separabile dal terreno e non qualificabile come bene ammortizzabile, anche perché la società non ne aveva la proprietà o altro diritto reale; 4) violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 277 c.p.c., per avere la CTR annullato integralmente gli atti invece di rideterminare l’imposta eventualmente rimborsabile limitatamente alle attrezzature ammortizzabili; 5) violazione del d.P.R. 115/2002 per l’addebito del contributo unificato all’Agenzia, amministrazione dello Stato esente dal versamento in quanto soggetta a prenotazione a debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, i primi quattro motivi. Ha ribadito che il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 spetta solo per l’acquisto o importazione di beni ammortizzabili che, oltre a essere strumentali, rientrino tra immobilizzazioni materiali o immateriali e siano nella disponibilità dell’imprenditore in virtù di proprietà o altro diritto reale di godimento. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non sono rimborsabili le spese incrementative su beni di terzi non rimovibili e che la sola strumentalità non basta. Nel caso concreto la CTR non aveva chiarito con precisione quali beni fossero stati oggetto del rimborso, avendo la società incluso anche l’immobile su terreno di terzi, e non aveva distinto le attrezzature eventualmente rimovibili da quelle non rimborsabili. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su un oggetto diverso o più ampio rispetto a quello devoluto dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione e per vizi motivazionali denunciati come nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina del rimborso IVA e alle regole processuali sulla decisione d’appello.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
Il rimborso dell’eccedenza detraibile è ammesso solo per l’imposta relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, ossia beni strumentali che siano anche immobilizzazioni e nella disponibilità del soggetto passivo tramite proprietà o altro diritto reale di godimento.
artt. 74, 103 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che i costi relativi allo stabilimento dovevano essere trattati come costi pluriennali e non come beni ammortizzabili rimborsabili ai fini IVA.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per sostenere che il giudice tributario, ove necessario, debba decidere nei limiti della domanda e possa rideterminare l’imposta anziché annullare integralmente l’atto.
art. 277 c.p.c.
Richiamato a supporto della censura sulla necessità di pronuncia nei limiti delle domande e delle questioni devolute.
artt. 9, 13, comma 1-quater, e 158 d.P.R. n. 115 del 2002
Invocati per contestare l’addebito del contributo unificato all’Amministrazione dello Stato, ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 non è sufficiente che il bene sia strumentale all’impresa: esso deve anche essere qualificabile come bene ammortizzabile, cioè rientrare tra le immobilizzazioni e avere utilità durevole oltre l’esercizio contabile.
- Il rimborso dell’eccedenza detraibile presuppone che l’imprenditore disponga del bene in forza di proprietà o di altro diritto reale di godimento; non basta la mera disponibilità materiale o funzionale di un bene di proprietà altrui.
- Le spese incrementative o i miglioramenti eseguiti su beni appartenenti a terzi, quando non siano autonomamente rimovibili al termine dell’utilizzo, non integrano acquisto di beni ammortizzabili rimborsabile ai fini IVA.
- Quando la domanda o l’atto impugnato riguardano insieme beni diversi, il giudice deve distinguere con precisione tra le singole poste, potendo riconoscere il rimborso solo per quelle che presentino tutti i requisiti di legge; non è corretto mantenere una decisione indistinta se occorre separare componenti rimborsabili e non rimborsabili.
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