Cassazione Penale, Sentenza n. 32510/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nocera ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto del permesso premio richiesto ex art. 30-ter ord. pen. e art. 16-nonies D.L. n. 8/1991. Il ricorrente è ergastolano con isolamento diurno per una serie di reati gravissimi (tra cui omicidio, distruzione e occultamento di cadavere, reati in materia di stupefacenti e armi) e aveva collaborato con la giustizia. Il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato il permesso rilevando presunti reati in materia di armi commessi nel gennaio 2015 dopo l'inizio della collaborazione e una non genuina resipiscenza. Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il diniego nonostante pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della Casa circondariale, ritenendo che le dichiarazioni di pentimento fossero strumentali, prive di un progetto risarcitorio e non chiarificatrici rispetto al comportamento vendicativo tenuto nel processo per omicidio. Il difensore ha censurato la motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) e l'erronea interpretazione della normativa sui benefici per i collaboratori (art. 606 lett. b) c.p.p.), sostenendo tra l'altro che Nocera era già detenuto dall'11.7.2014 e non poteva aver commesso i reati di gennaio 2015, che la collaborazione è stata sempre ritenuta attendibile e ha prodotto riscontri giudiziari, e che i pareri interni erano favorevoli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della concessione dei benefici ai collaboratori, il requisito del ravvedimento non può essere presunto sulla sola base della collaborazione o dell'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma richiede elementi ulteriore e specifici che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, un irreversibile distacco dal contesto criminale. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale che ha escluso segnali autentici di ravvedimento alla luce della gravità dei reati, dell'assenza di un progetto risarcitorio, della mancata spiegazione del movente vendicativo e della limitata evoluzione personologica. I pareri favorevoli della DNA e della Casa circondariale sono stati considerati non vincolanti e correttamente recessi dal Tribunale nella sua valutazione complessiva.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Norma invocata come base procedurale per la richiesta del permesso premio; il suo richiamo individua il tipo di beneficio richiesto ma non sostituisce la valutazione del requisito del ravvedimento
art. 16-nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 82)
art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82
Il requisito del ravvedimento richiesto per i benefici ai collaboratori non è automaticamente soddisfatto dalla mera collaborazione; occorrono elementi specifici e positivi che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, un definitivo distacco dal contesto criminale
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e)
Articolo utilizzato dal ricorrente per censurare, rispettivamente, inosservanza o erronea interpretazione di norme (lett. b) e vizio della motivazione (lett. e) nella decisione impugnata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 43256 del 22/5/2018 (Sarno); Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013 (Marino); Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009 (Brusca); Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024 (Comito); Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998 (Foti); Sez. 1, n. 40823 del 5/6/2013 (Lombardi); Sez. 1, n. 1543 del 6/4/1994
La giurisprudenza consolidata afferma che il ravvedimento non può essere presunto dalla sola collaborazione e richiede elementi supplementari; inoltre si sancisce il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici e la non vincolatività dei pareri di DNA o carcerari
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia, anche se valutata attendibile e riscontrata, non basta di per sé a provare il ravvedimento richiesto per i benefici penitenziari; è necessario dimostrare ulteriori e specifici elementi positivi di distacco irreversibile dal contesto criminale
- I pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione carceraria o dell'equipe trattamentale sono rilevanti ma non vincolanti: il giudice deve valutarli nel quadro complessivo e può motivatamente non seguirli
- Il principio di gradualità implica che la concessione di misure premiali richiede un processo osservabile di cambiamento della personalità e del comportamento; segni iniziali di autocritica possono non essere sufficienti se non accompagnati da azioni concrete (es. progetto risarcitorio, comportamento processuale coerente)
- Il giudice valuta anche le ragioni della collaborazione (es. motivi di vendetta o interessi personali): l'eventuale movente non inficia automaticamente l'attendibilità dichiarativa, ma può incidere sulla valutazione della genuinità del ravvedimento
- In presenza di contestazioni circa la commissione di ulteriori reati dopo l'inizio della collaborazione, occorre un rigoroso accertamento temporale e documentale (registro detentivo, verbali) per evitare valutazioni errate sulla condotta del collaboratore
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