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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08356/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma sostanziale della qualificazione dei fatti e della responsabilità dell’imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna per fatti qualificati come rapina impropria e porto abusivo di arma. Con il primo motivo si chiedeva la riqualificazione del fatto in furto aggravato, sostenendo che non ricorressero gli estremi della rapina impropria; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate in appello senza una specifica critica alle ragioni della decisione e che, comunque, nella rapina impropria la resistenza opposta dall’agente alla reazione dell’esercente integra il requisito della violenza. Con il secondo motivo si deduceva la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità prevista per la rapina; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito e manifestamente infondato, ricordando che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Con il terzo motivo si contestava la violazione di legge in relazione al porto abusivo di armi, ma la Corte ha osservato che la doglianza reiterava argomenti già disattesi in appello e che il coltello rinvenuto nella disponibilità ingiustificata dell’imputato rientra tra gli strumenti da punta o da taglio rilevanti ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La censura sull’attenuante di lieve entità è stata ritenuta devolutivamente non utile in cassazione e comunque manifestamente infondata; la graduazione del trattamento sanzionatorio resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti legali.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro legale della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    secondo comma, prima parte

    Il coltello rinvenuto nella disponibilità ingiustificata dell’imputato è stato ricondotto agli strumenti da punta o da taglio disciplinati dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello senza una specifica e puntuale critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • Nella rapina impropria la resistenza opposta dall’agente alla reazione dell’esercente, anche se concretizzata in uno strattonamento, può integrare il requisito della violenza richiesto dalla fattispecie.
  • La richiesta di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità nella rapina investe valutazioni di merito sulla concreta graduazione della pena e non può trasformarsi in un riesame del merito in cassazione, salvo violazione di legge o manifesta illogicità nei limiti consentiti.
  • La qualificazione di un oggetto come strumento da punta o da taglio, quando rinvenuto nella disponibilità ingiustificata dell’imputato, può integrare il presupposto normativo del porto abusivo d’armi ove la motivazione del giudice di merito sia coerente con il dato legale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una mera reiterazione di motivi già disattesi dai giudici di merito e non evidenziano un effettivo errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiOnere della prova

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