Sentenza n. 1923/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2376/2025, depositata e resa pubblica il 27.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5648/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 14.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare buoni elettronici per complessivi € 1.500,00, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 luglio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 novembre 2025. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: il passaggio in giudicato risultava dal certificato della cancelleria e il termine dilatorio di 120 giorni risultava decorso tra la notificazione del titolo, avvenuta il 14 luglio 2025, e la notificazione del ricorso, avvenuta il 3 dicembre 2025. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione al comando giudiziale né fornito prova di adempimento o di ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi € 1.500,00, oltre agli interessi liquidati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente, stabilendo ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie a rendere effettiva la tutela.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza, e deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
- Per l'ammissibilità dell'ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro occorre comprovare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione all'amministrazione, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un’attività puntuale e determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non dimostri l'avvenuto adempimento né adduca ragioni ostative all'esecuzione risponde dell'inottemperanza al comando giudiziale.
- Su richiesta della parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata, nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
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