Sentenza n. 4217/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione - dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Lissone - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. c_e617/AOO GE/2026/0043810 del 30.7.2026, avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ex art. 8 legge regionale 13/2001 durante lo svolgimento della manifestazione “Pro Loco in Festa 2026” in programma a Lissone i giorni 19 e 20 settembre 2026 nel piazzale del museo d’arte contemporanea Mac – viale Elisa Ancona, conosciuta dal ricorrente il 31.07.2026; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche precedenti o successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento del 19 e 20.09.2026, che sono presupposto o conseguenza della autorizzazione sopra citata; nonché: - per il risarcimento, di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato del Comune di Lissone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per una manifestazione pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione comunale del 30 luglio 2026 relativa alla manifestazione “Pro Loco in Festa 2026”, chiedendone l'annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione, per l'assenza o indeterminatezza dei limiti della deroga, la mancanza di adeguate valutazioni tecniche, la contraddizione con precedenti limiti acustici e pareri ARPA, l'apparenza delle prescrizioni e l'assenza di controlli; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995 e dell'art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, in relazione alla tutela della salute di cui all'art. 32 Cost.; ulteriore eccesso di potere, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, per il rilascio dell'autorizzazione a ridosso dell'evento. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse, rilevando che l'abitazione del ricorrente dista circa 600 metri dal luogo della manifestazione ed è separata da edifici, una strada, un'area verde e una piazzetta. Il ricorrente ha invocato la vicinitas, sostenendo che le emissioni sonore sarebbero percepibili presso la propria abitazione e inciderebbero anche sulla fruibilità dei luoghi pubblici interessati dall'evento.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha preliminarmente ritenuto tempestivi la costituzione e il deposito documentale del Comune, applicando la regola dell'art. 155, comma 5, c.p.c. sui termini a ritroso scadenti di domenica. Nel merito processuale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. La mera allegazione generica della vicinitas non dimostra una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini: il luogo dell'evento non coincideva con la piazza in cui il ricorrente risiede, oggetto di precedenti controversie, ma si trovava in via Elisa Ancona, a oltre 600 metri dall'abitazione. Le dedotte percepibilità delle immissioni e limitazioni alla fruizione dei luoghi pubblici sono rimaste generiche e non supportate dalla prova di un pregiudizio concreto, diretto e attuale alla sfera personale, economica o patrimoniale. Il ricorso, inoltre, prospettava espressamente la tutela degli interessi di tutti i residenti, configurando un interesse indifferenziato al rispetto della legalità e della tutela ambientale, sanitaria e della quiete pubblica, non sufficiente a fondare la legittimazione individuale. La domanda di annullamento è stata quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esame dei vizi sostanziali dedotti. La domanda risarcitoria è stata respinta, per l'insussistenza, tra l'altro, del requisito dell'ingiustizia del danno conseguente al difetto di una posizione legittimante. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando la causa è matura e le parti sono state avvisate della possibile decisione.
art. 155, comma 5, c.p.c.
La regola sul termine a ritroso, applicabile anche al processo amministrativo, impone di anticipare al sabato la scadenza cadente di domenica.
art. 6, comma 1, lett. h), l. n. 447/1995
È richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina delle deroghe ai limiti acustici, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per il difetto di legittimazione.
art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001
È richiamato quale base normativa dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica; la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 32 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute, senza che il giudice abbia esaminato nel merito la relativa doglianza.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente per dedurre l'eccesso di potere connesso al rilascio tardivo dell'autorizzazione; la censura non è stata esaminata.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare inammissibile la domanda di annullamento per difetto di legittimazione attiva.
Massime di principio
- La mera vicinanza geografica al luogo interessato da un provvedimento amministrativo non fonda automaticamente la legittimazione a ricorrere: il ricorrente deve allegare e provare una posizione differenziata e un pregiudizio concreto, diretto e attuale rispetto alla generalità dei cittadini.
- In materia di autorizzazioni acustiche relative a manifestazioni pubbliche, il singolo residente non è legittimato a impugnare l'atto per la sola tutela generale dell'ambiente, della salute o della quiete pubblica, salvo che dimostri un'incidenza specifica sulla propria sfera personale, economica o patrimoniale.
- L'interesse al rispetto della legalità dell'azione amministrativa e alla tutela indistinta di tutti i residenti è un interesse di mero fatto, inidoneo a fondare la legittimazione individuale nel processo amministrativo.
- Il difetto di legittimazione attiva comporta l'inammissibilità della domanda di annullamento e impedisce di riconoscere l'ingiustizia del danno ai fini della domanda risarcitoria, che deve pertanto essere respinta.
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