Sentenza n. 4818/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 3 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un provvedimento o pone in essere una condotta pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda di visto può integrare piena soddisfazione della pretesa quando la domanda giudiziale riguardi l’attivazione del procedimento e la convocazione dell’interessato; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ponga in essere una condotta integralmente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa azionata, senza che il giudice debba pronunciarsi sull’eventuale successivo esito sostanziale del procedimento amministrativo.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia antecedente al ricorso e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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