Cassazione Penale, Sentenza n. 46631/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) mancato riconoscimento della continuazione tra alcuni reati (contestazione che il giudice non avrebbe valutato correttamente la vicinanza temporale e territoriale, indicando un intervallo maggiore di quello reale); 2) violazione del principio del divieto di reformatio in pejus e dell'art. 671 c.p.p., per un presunto aumento della pena risultante dall'applicazione della continuazione; 3) errata revoca della sospensione condizionale della pena, per mancata considerazione del fatto che il ricorrente non aveva più commesso reati dal 2010 e per difetto di valutazione prognostica al momento della decisione
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure in parte, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondato il secondo; tuttavia ha accolto il terzo motivo limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. L'ordinanza impugnata è stata annullata solo con riferimento alla revoca della sospensione condizionale e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Ravenna per un nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti per mantenere o revocare il beneficio alla luce dei criteri di motivazione richiesti. Le altre pronunce del Tribunale relative al riconoscimento della continuazione e al calcolo della pena sono state confermate
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Rilevata la rilevanza dell'art. 671 c.p.p. nella materia esecutiva, la Corte segnala che il giudice deve verificare rigorosamente la sussistenza della continuazione; la continuazione richiede un 'disegno criminoso' unitario e programmato, anche se in termini generali, e non può essere confusa con una mera scelta di vita o ripetizione abituale di reati
art. 81 cod. pen.
Applicazione ai fini del cumulo per reato continuato: il principio del divieto di reformatio in pejus non è stato ritenuto violato dalla Corte, che ha accertato come l'aumento finale della pena (15 giorni e modesta maggiorazione di multa) non costituisca una riforma in peius illecita nel calcolo complessivo operato dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La continuazione richiede la dimostrazione di un 'disegno criminoso' unitario: non basta la mera omogeneità dei reati o la loro reiterazione nel tempo; va accertata una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali
- La contiguità temporale e la vicinanza dei luoghi sono indizi importanti ma non decisivi: servono come elementi di valutazione insieme ad altri fattori per escludere che i reati siano frutto di autonome scelte successive
- In sede esecutiva il giudice deve svolgere una verifica rigorosa e motivata sulla continuazione, analogamente a quanto richiesto in sede di cognizione, valutando le circostanze probatorie disponibili
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena non viene automaticamente meno quando si riconosce la continuazione: il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente se la sospensione si estende alla pena complessiva o se i presupposti del beneficio sono venuti meno, valutando la situazione del condannato al momento della decisione (comportamento post-condanna compreso)
- Il divieto di reformatio in pejus deve essere rispettato nel calcolo della pena unica; aumenti minimi possono essere ritenuti compatibili se correttamente parametrati e motivati dal giudice dell'esecuzione
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