Sentenza n. 1592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01218/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria n. EDI/2016/00004/PDC - prot. n. 14678 - emesso dal Comune di Fara Gera d'Adda in data 16.12.2016, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica n. 48/2016 del 04.11.2016 prot. n. 3504/16 - Rif. n. 1386 rilasciata da Parco Adda Nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria relativo alla ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso di fabbricati confinanti, nonché autorizzazione paesaggistica presupposta, e sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva parzialmente respinto e parzialmente dichiarato improcedibile il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell’immobile confinante contestava il titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune per opere realizzate sul fabbricato dei controinteressati. In primo grado aveva dedotto la violazione delle distanze tra fabbricati previste dall’art. 9 del d.m. 1444/1968, delle distanze dai confini e tra edifici stabilite dal Piano delle Regole comunale, nonché dei limiti di volumetria e delle disposizioni sui manufatti minori, baracche e tettoie. Aveva inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente ordinanza di demolizione, travisamento dello stato dei luoghi e falsa rappresentazione della consistenza originaria del manufatto, sostenendo che il cosiddetto ripostiglio fosse una baracca o intercapedine priva di autonoma consistenza volumetrica e che la sua trasformazione avesse comportato una nuova costruzione, non consentita in zona A. Era stata altresì dedotta la violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per mancanza della doppia conformità e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In appello sono state censurate la parziale improcedibilità dichiarata dal TAR, l’erronea valutazione delle fotografie e della consulenza tecnica svolta nell’accertamento tecnico preventivo civile, l’omessa o incompleta valutazione delle produzioni difensive, la carenza documentale dell’istanza di sanatoria, la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione e la violazione delle distanze. È stata inoltre contestata l’ammissione di nuova documentazione catastale prodotta dal Comune in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso dal giudizio la nuova documentazione catastale prodotta dal Comune, applicando il divieto di nova in appello previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. Ha poi confermato la statuizione del TAR relativa all’inammissibilità della parte del ricorso diretta contro il ripristino della conformazione originaria delle falde di copertura, poiché tale profilo era già stato definito dalla precedente ordinanza di demolizione, annullata in altra sede, e il tetto risultava comunque riportato alla conformazione originaria senza essere oggetto del permesso in sanatoria. Nel merito ha respinto le censure concernenti la mancanza della doppia conformità. La consulenza tecnica acquisita nel procedimento civile tra le stesse parti è stata ritenuta utilizzabile nel processo amministrativo quale argomento di prova; il giudice amministrativo può valutarne direttamente l’affidabilità scientifica, la coerenza e la logicità. Dalla CTU è risultata la preesistenza di un muro di confine comune, l’esecuzione della costruzione in aderenza a tale muro e l’esistenza, prima dei lavori, di un ripostiglio al piano terra con copertura lignea e di un loggiato coperto al piano superiore. La documentazione fotografica e catastale prodotta dall’appellante non è stata ritenuta idonea a smentire tali risultanze. Poiché il loggiato non risultava aperto su tre lati, non ricorreva l’esclusione dal computo della superficie residenziale prevista dall’art. 22, comma 14, del Piano delle Regole; non è stata quindi dimostrata la violazione delle distanze né l’illegittimo incremento volumetrico. La censura relativa alla realizzazione di un volume maggiore rispetto alla mera chiusura del loggiato è stata giudicata generica. L’appello è stato definitivamente respinto, con compensazione integrale delle spese del grado.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Vieta la produzione in appello di documenti nuovi, con conseguente esclusione della documentazione catastale prodotta dal Comune già dichiarata inutilizzabile in primo grado.
art. 11, comma 6, c.p.a.
La disciplina relativa all’utilizzabilità delle prove raccolte davanti a un giudice privo di giurisdizione costituisce, secondo il giudice, un riferimento applicabile a maggior ragione per valorizzare nel processo amministrativo risultanze formatesi in altro giudizio su fatti rilevanti.
art. 9, n. 1, d.m. 1444/1968
È stato invocato dall’appellante quale parametro sulle distanze tra fabbricati, ma il giudice ha ritenuto non comprovata la relativa violazione.
art. 22, comma 14, Piano delle Regole del Comune di Fara Gera d’Adda
La superficie residenziale complessiva è la somma delle aree delle superfici di tutti i piani dell’edificio, comprese le superfici dei vani non abitabili e accessori al lordo delle murature perimetrali; sono escluse, per quanto interessa, le logge ai piani superiori aperte su tre lati.
L’esclusione dal computo della superficie residenziale opera soltanto per le logge aperte su tre lati; non si applica al manufatto oggetto della sanatoria, ritenuto delimitato da chiusure su più lati.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla mancanza della doppia conformità è stata respinta, poiché le contestazioni sulla consistenza volumetrica e sulla natura dell’intervento non sono risultate provate.
art. 7 l. 241/1990
La dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha condotto all’accoglimento dell’impugnazione.
Massime di principio
- Le risultanze di una consulenza tecnica svolta in un procedimento civile tra le stesse parti possono essere utilizzate nel processo amministrativo come argomenti di prova, anche quando il sopralluogo sia stato eseguito dopo la realizzazione delle opere controverse, purché il giudice ne valuti direttamente affidabilità scientifica, coerenza e logicità in rapporto agli altri elementi acquisiti.
- La produzione in appello di documenti già dichiarati inutilizzabili ed espunti dal giudizio di primo grado è preclusa dal divieto di nova previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
- Quando la disciplina urbanistica esclude dal computo della superficie residenziale le logge ai piani superiori aperte su tre lati, l’esclusione non opera se il manufatto risulta delimitato da chiusure su più lati, anche parziali secondo la disciplina applicabile.
- La violazione delle distanze edilizie e l’incremento volumetrico non possono essere affermati sulla base di mere contestazioni o rappresentazioni fotografiche non adeguatamente supportate da elementi tecnici idonei a superare le risultanze della consulenza e dell’istruttoria amministrativa.
- È inammissibile, per carenza di interesse, la contestazione di opere o profili edilizi non compresi nel titolo impugnato e già definiti da un precedente provvedimento, quando l’intervento contestato risulti comunque integralmente ripristinato.
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