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Ordinanza

Ordinanza n. 2183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, 29 aprile 2026, n. 183, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda di sospensione delle ordinanze comunali di ripristino n. 2 e n. 3 del 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato in primo grado due ordinanze del Comune di Barletta. La prima disponeva il ripristino dei balconi anteriore e posteriore dell’abitazione, chiusi con struttura fissa in anticorodal e teli in PVC apribili, avvolgibili e a scorrimento verticale, ancorati a soffitto e pavimento; secondo il Comune, l’intervento aveva creato un ambiente chiuso costituente volume abusivo e realizzato in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire. La seconda ordinanza disponeva il ripristino di un soppalco realizzato all’interno del box auto pertinenziale in assenza di SCIA. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare. L’interessata ha proposto appello cautelare sostenendo, per quanto emerge dall’ordinanza, la necessità di sospendere l’esecutività degli atti in ragione del rischio di conseguenze gravemente pregiudizievoli durante il giudizio, considerato che il Comune aveva preannunciato, in caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’intera unità immobiliare e l’esecuzione in danno per il soppalco.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, sospendendo l’esecutività delle due ordinanze comunali di ripristino. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché nelle more del giudizio la proprietaria avrebbe potuto subire un pregiudizio grave e irreparabile: il Comune aveva già indicato che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione dell’intera unità immobiliare e, quanto al soppalco, l’esecuzione in danno. Le questioni di merito sono state espressamente riservate alla fase di cognizione. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; tale fissazione è stata ordinata dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’esecutività di un’ordinanza di ripristino edilizio può essere disposta quando l’amministrazione abbia già prospettato, in caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’intera unità immobiliare o l’esecuzione in danno, poiché tali conseguenze possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
  • Quando la valutazione cautelare richiede di riservare alla fase di merito le questioni relative alla legittimità sostanziale delle opere edilizie e delle misure ripristinatorie, il giudice può accordare la sospensione sulla base del periculum in mora e ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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