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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13848/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la condanna del resistente al pagamento di euro 422.390,40 per compensi professionali per attività forensi svolte in Italia. Il Tribunale di Livorno aveva dichiarato difetto di giurisdizione in favore del giudice svizzero per il domicilio del resistente in Svizzera. In cassazione si è contestata la decisione sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice italiano in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione (servizi prestati in Italia), nonché invocando norme di diritto internazionale privato e l'art. 1182 c.c. Il resistente aveva proposto ricorso incidentale deducendo la nullità della notificazione per vizi nella procedura di notifica all'estero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale relativo alla validità della notificazione, ritenendo che la notifica fosse stata regolarmente eseguita nel rispetto della Convenzione dell'Aia del 1965, dell'accordo bilaterale del 1988 e delle norme consolari (d.lgs. n.71/2011). Quanto al ricorso principale, la Corte ha accolto il ricorso del Giribaldi: ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che per le controversie contrattuali debba applicarsi il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art.7 del Reg. UE 1215/2012) e che, nel caso di compensi per attività svolte dinanzi a uffici giudiziari italiani, il luogo di esecuzione è l'Italia. Ha inoltre osservato che, anche ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., il luogo di adempimento era l'Italia al momento della scadenza dell'obbligazione, dato che il resistente si era trasferito in Svizzera solo successivamente. Le parti sono rimandate al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, per il prosieguo; sono regolate anche le spese del giudizio di legittimità e gli eventuali adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 44/2001

    Invocato dal ricorrente per la questione di giurisdizione internazionale; la Corte però ha richiamato la normativa successiva (Reg. 1215/2012) e il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per controversie contrattuali.

  • Convenzione di Lugano

    Richiamata dal ricorrente come fonte parallela alla normativa UE per la determinazione della giurisdizione; la Corte ha valutato il caso alla stregua dei criteri europei sul luogo di esecuzione.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione ai criteri di competenza per territorio e alla determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio.

  • Codice civile

    Richiesto dal ricorrente per sostenere che il luogo di adempimento va valutato al momento della scadenza dell'obbligazione e che un successivo trasferimento di residenza del debitore non muta il criterio di collegamento; la Corte ha ritenuto che qui il luogo fosse l'Italia al momento rilevante.

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Applicato dalla Corte come criterio di individuazione della giurisdizione per controversie contrattuali: il luogo di esecuzione dell'obbligazione determina il foro competente; per prestazioni professionali forensi svolte in Italia ciò determina la giurisdizione italiana.

  • d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

    Norme sugli uffici consolari richiamate dal resistente per mettere in discussione la notifica. La Corte ha però accertato che la notifica all'estero è stata eseguita correttamente anche con il coinvolgimento delle autorità consolari.

  • Convenzione dell'Aia sulla notificazione del 1965

    Convenzione dell'Aia 1965; ratificata dall'Italia con legge n. 42/1981

    Utilizzata come titolo normativo per valutare la regolarità della notifica all'estero: la Corte ha ritenuto che la procedura rispettasse la Convenzione e gli accordi bilaterali applicabili.

  • legge n. 42/1981

    ratifica Convenzione dell'Aia 1965

    Atto di ratifica che consente l'uso della Convenzione dell'Aia per validare le notifiche internazionali; richiamata nella valutazione della regolarità della notifica.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Norme procedurali sul contributo unificato: la Corte dà atto che, per la reiezione del ricorso incidentale, possono sussistere obblighi aggiuntivi di versamento a carico del ricorrente incidentale.

  • d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato per indicare che l'ordinanza di primo grado era resa ai sensi dell'art.14 e non era soggetta ad impugnazione (carattere non appellabile); ciò ha fatto ricorrere alla cassazione straordinaria ex art.702-bis.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Strumento processuale utilizzato per proporre il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza non appellabile.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 4 c.p.c.

    Fondamenti di doglianza in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto, falsa applicazione) e dal resistente (nullità della notificazione); la Corte ha esaminato e deciso sulle relative censure.

  • Codice di procedura civile

    art. 374 e art. 378 c.p.c.

    Norme procedurali richiamate nella fase di esame del ricorso e nella presentazione di memorie; utilizzate per delineare la competenza della Sezione e la procedura di deposito degli atti.

Massime di principio

  • Per controversie contrattuali internazionali con parti domiciliate al di fuori dell'Unione Europea, la giurisdizione va valutata con il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 7 Reg. 1215/2012): se i servizi sono stati prestati in Italia, il giudice italiano può essere competente.
  • Nelle controversie relative a compensi per attività di patrocinio svolte dinanzi a uffici giudiziari italiani, il luogo di esecuzione si identifica normalmente con l'Italia; pertanto, anche se il cliente si è trasferito all'estero dopo l'esecuzione, ciò non toglie la giurisdizione italiana se al momento dell'adempimento il collegamento più stretto era con l'Italia.
  • Il mutamento di domicilio o residenza del debitore successivo al verificarsi dell'inadempimento o alla scadenza dell'obbligazione non incide sul criterio di collegamento se, al momento della scadenza/adempimento, il luogo di esecuzione fosse in Italia (richiamo all'art. 1182 c.c.).
  • Le contestazioni sulla validità delle notifiche internazionali richiedono una verifica documentale accurata: se la notifica è stata eseguita conformemente alla Convenzione dell'Aia e alle procedure consolari/autorità locali, le censure sulla nullità sono destinate a fallire.
  • Se un giudice di primo grado dichiara difetto di giurisdizione a torto, la Corte di legittimità può rimettere la questione al giudice italiano competente; è quindi importante valutare tempestivamente i criteri di collegamento e raccogliere prove sul luogo di prestazione del servizio.
  • Dal punto di vista processuale, il resistente che solleva questioni incidentali relative a nullità della notificazione deve fornire elementi concreti che dimostrino vizi formali o sostanziali nella procedura di notifica; altrimenti la notifica è valida e il merito può essere esaminato dal giudice italiano.

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