Cassazione Penale, Ordinanza n. 14091/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione in materia di cumulo delle pene concorrenti. Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza/giudice dell'esecuzione che aveva escluso di poter mantenere sospesa l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p. dopo la formazione del cumulo, sul presupposto che la pena complessiva, risultante dall'unificazione di più condanne, superasse i limiti di legge che consentono la sospensione finalizzata alla valutazione delle misure alternative. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la correttezza dell'operato del pubblico ministero e del giudice dell'esecuzione nel non applicare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul cumulo e sulla sospensione dell'ordine di esecuzione, richiamando anche il tema dei ritardi nella definizione dei procedimenti di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione si fossero attenuti al principio di diritto in materia di esecuzione di pene concorrenti e sopravvenienza di più condanne. Ha invece giudicato non pertinenti le censure difensive e ha osservato che eventuali ritardi del tribunale di sorveglianza nella definizione dei procedimenti costituiscono un mero inconveniente di fatto, privo di incidenza sulla soluzione giuridica. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 656 c.p.p.
la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione non può essere mantenuta quando, a seguito del cumulo delle pene concorrenti, la pena complessiva supera i limiti di legge che condizionano l'accesso alle misure alternative
Cassa delle ammende
in caso di ricorso dichiarato inammissibile è dovuta la somma a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali
Massime di principio
- In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di procedere al cumulo e di determinare la pena complessiva anche quando le singole pene, considerate isolatamente, sarebbero brevi e potenzialmente sospendibili.
- La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p. non può essere conservata se, una volta unificata, la pena supera i limiti di legge che consentono la concessione delle misure alternative.
- Le censure che si limitano a valorizzare ritardi del tribunale di sorveglianza nella trattazione dei procedimenti non incidono sulla soluzione giuridica della questione e non sono idonee a fondare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'ordinanza impugnata è conforme al principio di diritto applicabile e le doglianze prospettano profili non pertinenti rispetto alla ratio della decisione.
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