Sentenza del 05/02/2020 n. 2611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un'ingiunzione fiscale (R.D. n. 639/1910) emessa in rappresentanza del Comune per ICI anno 2007 per Euro 2.993,70 comprensiva di onorari, IVA e CPA. L'Agenzia del Demanio deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446/1997 (art. 1, art. 4 lett. b), art. 52) e dell'art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo in particolare che la norma che consentiva la riscossione diretta ai sensi del R.D. 639/1910 (richiamata dalla CTR, art. 52 comma 6 del D.Lgs. 446/1997) era stata abrogata dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 a far data dal 1 gennaio 2008 e che l'affidamento del potere riscuotitorio a un libero professionista non avrebbe fondamento normativo.
La decisione
In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittima l'ingiunzione in quanto adottata dal Comune per mezzo del responsabile e dell'esplicito mandato all'avvocato. Prima della decisione della Cassazione le parti hanno depositato un atto di conciliazione/transazione e rinuncia totale alla lite firmato dai rispettivi legali delegati; la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato interamente le spese di giudizio. Di conseguenza il procedimento si è estinto per transazione senza pronuncia di merito sulla questione normativa principale.
Norme richiamate
R.D. n. 639 del 1910
Norma storica che disciplina le ingiunzioni fiscali; l'atto impugnato era formato ai sensi di tale R.D., ma la parte ricorrente contestava la possibilità di utilizzarlo in base a successive modifiche normative.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1
Richiamato dalla ricorrente come quadro normativo tributario generale; la CTR e il giudice di merito l'hanno considerato nel complesso a supporto della legittimità dell'azione di riscossione del Comune.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4, lett. b)
Citato nella doglianza; implicazioni interpretative non definite dalla Corte di Cassazione, dato che la causa si è estinta per transazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, commi 5 e 6
Elemento centrale della controversia: la CTR aveva interpretato la norma come ammettente la riscossione diretta ai sensi del R.D. 639/1910 mediante mandato specifico del responsabile comunale; la ricorrente ha sostenuto che il comma 6 fosse stato abrogato o comunque non idoneo a legittimare l'affidamento a un professionista esterno.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
La ricorrente ha sostenuto che tale legge avesse abrogato, dal 1 gennaio 2008, la norma che consentiva la riscossione diretta; il giudice di merito non ha risolto definitivamente la questione dato che la causa si è estinta per transazione.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Richiamato nella impugnazione per denuncia di violazione di legge; non è stata emessa pronuncia sostanziale da parte della Cassazione in merito per effetto della conciliazione delle parti.
Art. 391 c.p.c.
Norma applicata dal giudice della Cassazione per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia/conciliamento delle parti; la procedura estingue il giudizio e comporta la compensazione delle spese nella specie.
Massime di principio
- La legittimità di ingiunzioni fiscali emesse 'in nome e per conto' dei comuni va valutata verificando l'effettivo conferimento di poteri/mandati al soggetto che materialmente procede: un incarico esplicito del responsabile comunale aumenta la probabilità di regolarità formale.
- La mera impugnazione per abrogazione di una norma richiede verifica puntuale della disposizione di abrogazione e dei suoi effetti temporali e transitori; non sempre una legge finanziaria abroga automaticamente modalità operative senza disposizioni transitorie chiare.
- L'affidamento a professionisti esterni di attività di riscossione è problematico se comporta l'esercizio di poteri amministrativi coercitivi non delegati dalla normativa: occorre che la delega sia prevista e formalizzata dall'ente e conforme ai limiti normativi.
- La conciliazione/transazione tra le parti estingue il processo (art. 391 c.p.c.) e impedisce una pronuncia di merito che possa creare un precedente giurisprudenziale; per ottenere chiarimenti sul regime normativo è preferibile proseguire fino a decisione definitiva quando le questioni di diritto sono rilevanti.
- In giudizi tributari è fondamentale produrre documentazione probatoria del mandato/atto di conferimento dei poteri (deliberazioni, determinazioni del responsabile, procura) quando si contesta la legittimità di atti emessi da rappresentanti o professionisti.
- La condanna o compensazione delle spese può essere negoziata in sede di transazione: una parte può preferire l'estinzione della lite con compensazione piuttosto che insistere su questioni normative complesse e di lunga durata.
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