Sentenza n. 873/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 425/2024, pubblicata in data 20.6.2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 425/2024, che aveva riconosciuto euro 500,00 per la carta docente dell'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 425/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 giugno 2024, non era stata eseguita. Ha chiesto di ordinare al Ministero il pagamento di euro 500,00, di fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il giudice ha rilevato che la pretesa era documentalmente provata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo giudiziale avente efficacia di giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in base al titolo giudiziale e alla legge; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro per la verifica della misura degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di eseguire il titolo, quando l'inadempimento risulti documentalmente provato e non adeguatamente contestato.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'esatta quantificazione delle somme dovute deriva dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo notificato a un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni ritardo o inosservanza nell'esecuzione del giudicato non può essere fissata quando, in relazione alle circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso al commissario ad acta.
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