Sentenza n. 4120/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti inoltrata, da esso ricorrente, in data 10.11.2025, al Comando Vigili del Fuoco di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento, era stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione del rimprovero scritto, in relazione alla contestata inosservanza di un ordine di servizio durante un intervento operativo. In data 10 novembre 2025 aveva chiesto di accedere a tutti gli atti del procedimento prodromico alla sanzione, per conoscere gli elementi posti a fondamento della contestazione e tutelare le proprie ragioni, anche in sede procedimentale e giurisdizionale. L'Amministrazione non aveva dato riscontro all'istanza, determinando il silenzio-rigetto. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto specifiche esigenze di segretezza o riservatezza, neppure limitate a singoli documenti o parti di essi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che gli atti richiesti documentassero l'intero iter del procedimento disciplinare conclusosi con il rimprovero scritto e che, in quanto soggetto passivo del potere disciplinare, il dipendente avesse un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990. La conoscenza integrale degli atti è necessaria perché la documentazione riguarda direttamente la posizione personale del dipendente, le condotte contestate e le ragioni della sanzione, consentendogli di esercitare pienamente l'interlocuzione procedimentale e le garanzie difensive in sede giurisdizionale. L'Amministrazione non ha dedotto specifiche ragioni di segretezza o riservatezza idonee a limitare l'accesso. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di esibire la documentazione e consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, condannandolo anche alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
Il dipendente destinatario di un procedimento disciplinare possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti dell'iter procedimentale che ha condotto alla sanzione, poiché tali atti riguardano direttamente la sua posizione personale e sono funzionali alla tutela delle sue ragioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il dipendente destinatario di una sanzione disciplinare ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere a tutti gli atti del procedimento disciplinare che hanno condotto all'adozione della sanzione, poiché la documentazione incide direttamente sulla sua posizione giuridica e personale.
- L'accesso agli atti del procedimento disciplinare deve comprendere, in linea generale, l'intero iter procedimentale e non può essere negato in modo generico quando l'amministrazione non indichi specifiche esigenze di segretezza o riservatezza riferite ai documenti o a loro parti.
- La conoscenza degli atti del procedimento disciplinare è funzionale sia all'interlocuzione con l'amministrazione sia all'esercizio delle garanzie difensive in sede giurisdizionale; tale finalità integra l'interesse qualificato richiesto dalla disciplina sull'accesso documentale.
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