Sentenza n. 3007/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Pavia - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 23.01.2026, notificato il 2.02.2026, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino egiziano
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo che l'indicazione della mansione di addetto alla consegna di pizze, non corrispondente all'attività edile della ditta, costituiva un errore materiale del tutto scusabile. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare quale nuovo elemento sopravvenuto la propria attuale disponibilità ad assumere il lavoratore. Il ricorrente aveva anche omesso di riscontrare il preavviso di rigetto trasmesso ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e aveva giustificato come mero errore la tardiva sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare. Ha ritenuto non dimostrata la natura meramente materiale e scusabile dell'indicazione della mansione, poiché il ricorrente si è limitato ad affermare l'esistenza dell'errore senza fornire una spiegazione concreta, mentre la mansione indicata era del tutto estranea all'attività edile della ditta. La mancata risposta al preavviso di rigetto e la tardiva sottoscrizione del contratto di soggiorno sono state considerate elementi del quadro complessivo di errori e omissioni imputabili al datore di lavoro, incompatibile, in assenza di ulteriori allegazioni, con la tesi della svista incolpevole. Il TAR ha inoltre escluso che l'assunzione del lavoratore, iniziata il 26 marzo 2026, potesse costituire un elemento sopravvenuto rilevante ai fini della legittimità della revoca adottata il 23 gennaio 2026, perché il fatto era successivo al provvedimento e non era stato conosciuto o rappresentato all'amministrazione al momento della decisione. Ha richiamato il principio tempus regit actum e l'art. 34, comma 2, c.p.a., osservando che il giudice non può valorizzare fatti emersi soltanto nel processo, poiché ciò comporterebbe l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
I nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero rilevanti ai fini della decisione devono essere esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni e giustificazioni; la mancata risposta è stata valorizzata nel quadro degli elementi valutati dal giudice.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può estendere il proprio sindacato a poteri amministrativi non ancora esercitati, valorizzando fatti emersi soltanto in sede processuale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione della legittimità di un provvedimento amministrativo, rilevano la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; una sopravvenienza successiva al termine di conclusione del procedimento non rende illegittimo l'atto per violazione della disciplina applicata nel procedimento.
- Nel giudizio amministrativo non possono essere valorizzati, per dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato, fatti emersi soltanto in sede processuale e non conosciuti o rappresentati all'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, poiché ciò comporterebbe l'esercizio giudiziale di poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Quando il richiedente sostiene che l'indicazione di una mansione incongrua in una domanda amministrativa sia frutto di un errore materiale scusabile, deve fornire allegazioni e documentazione concrete idonee a dimostrare la natura incolpevole della svista; la mera affermazione dell'errore non è sufficiente, soprattutto se la mansione è del tutto estranea all'attività dell'impresa.
- La mancata partecipazione dell'interessato al procedimento, mediante omessa risposta al preavviso di rigetto, può essere valutata insieme agli ulteriori errori e omissioni documentati per escludere la natura incolpevole dell'errore dedotto in giudizio.
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