Cassazione Penale, Sentenza n. 14807/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pallone ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Bologna n. 3911/2017, passata in giudicato il 24/01/2018) ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., sostenendo che la sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di coimputati (per gli stessi fatti) dimostrerebbe un contrasto di giudicati. In particolare il ricorrente ha fatto leva sulla ricostruzione del Tribunale di Reggio Emilia, secondo la quale la persona offesa Francesco Falbo non sarebbe attendibile e le cessioni delle quote sarebbero avvenute su sua richiesta, per dedurre l'inconciliabilità con la sentenza che lo aveva condannato per i reati previsti dagli artt. 648-ter e 629 c.p., aggravati dall'art. 7 d.l. 31/05/1991, n. 152.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa solo quando sussista un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle decisioni irrevocabili, non quando le sentenze si differenzino per la valutazione della attendibilità di prove o di dichiarazioni (valutazione della prova). Nel caso di specie la Corte ha rilevato che in entrambi i procedimenti era documentalmente provata la cessione delle quote societarie; la divergenza riguarda la valutazione della credibilità della persona offesa (Falbo) e non una ricostruzione storica inconciliabile. Ha inoltre ritenuto non fondato il vizio di motivazione contestato con il ricorso di cassazione, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato, seppur sinteticamente, il rigetto. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro a titolo di contributo alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la revisione è ammessa solo quando vi sia oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due decisioni irrevocabili; non è sufficiente un conflitto derivante da diversa valutazione della attendibilità delle prove.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione in cassazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché la Corte territoriale aveva comunque fornito una motivazione, anche se sintetica, e il ricorrente non ha specificamente confutato il ragionamento svolto.
art. 7, d.l. 31/05/1991, n. 152
Norma sull'aggravante per l'uso del metodo mafioso: la Corte d'appello di Bologna l'aveva ritenuta sussistente perché l'autore del fatto si era avvalso della condizione di intimidazione derivante dall'appartenenza a un'articolazione 'ndranghetistica.
artt. 648-ter e 629 c.p.
Fatti di reato contestati a Pallone (secondo il capo di imputazione): reati di cui agli articoli citati (reati patrimoniali/violenza e appropriazione), ritenuti dalla Corte d'appello di Bologna integrati nella fattispecie con l'aggravante mafiosa.
art. 603 c.p.p.
La Corte d'appello di Bologna aveva valorizzato le dichiarazioni rese ai sensi di questa norma (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio) come elemento probatorio a sostegno dell'intimidazione e delle cessioni coatte delle quote.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre applicato una sanzione per l'irritualità dell'impugnazione nella misura indicata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma procedurale collegata alla presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero in cassazione; nel procedimento è stata depositata la requisitoria scritta del Procuratore Generale.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. è ammessa soltanto quando esista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati da decisioni irrevocabili; differenze nella valutazione della credibilità delle prove non costituiscono base per la revisione.
- Se in due processi relativi allo stesso fatto plurisoggettivo le decisioni convergono sulla ricostruzione materiale (es. avvenuta cessione di quote) ma divergono nella valutazione della attendibilità di testimoni o persone offese, non si configura l'inconciliabilità necessaria per la revisione.
- Quando si mira a ottenere la revisione è essenziale documentare contrasti sulle ricostruzioni fattuali obiettive (date, modalità, soggetti) e non limitarsi a evidenziare un diverso apprezzamento della prova testimoniale o della credibilità.
- Le differenze di valutazione possono essere anche giustificate da diversi riti e percorsi istruttori (dibattimento ordinario vs rito abbreviato), che legittimamente producono esiti divergenti senza creare inconciliabilità di fatto.
- In cassazione, il motivo per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) richiede una contestazione puntuale del contenuto argomentativo della sentenza impugnata; una critica generica o la semplice affermazione di sinteticità non è sufficiente.
- Rischio sanzionatorio: ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare accuratamente la fondatezza della domanda di revisione prima di proporla.
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