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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04334/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda l'ICI dovuta su un immobile di proprietà di un ente non commerciale, per gli anni 2009-2012. L'ente ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonostante l'immobile fosse rimasto stabilmente inutilizzato per un lungo periodo (dal 2007 al 2012). La CTR aveva negato l'agevolazione ritenendo che il mancato uso protratto nel tempo, e non giustificato da una valida ragione, facesse venir meno l'esenzione. Nel ricorso per cassazione l'ente ha contestato tale impostazione, sostenendo che l'inutilizzo dell'immobile non dovrebbe di per sé escludere il beneficio fiscale, se permane la destinazione alle attività agevolate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto corretta la lettura secondo cui l'esenzione ICI spetta solo se l'immobile è effettivamente destinato e strumentalmente utilizzato per le attività agevolate previste dalla norma; il mero mancato uso temporaneo non è ostativo, ma un inutilizzo protratto per anni, fino a diventare stabile, è indice di cessazione della strumentalità e quindi di perdita del requisito per l'esenzione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222

    L'esenzione richiede non solo la qualità soggettiva dell'ente, ma anche la destinazione attuale dell'immobile a una delle attività agevolate; il mancato uso temporaneo non esclude il beneficio, ma il mancato utilizzo protratto e stabile indica cessazione della strumentalità e quindi perdita dell'agevolazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1988

    Individua i soggetti beneficiari richiamati dalla norma agevolativa sull'ICI.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per chiarire che il possesso non implica di per sé una costante attività materiale sul bene e non si sovrappone alla detenzione.

Massime di principio

  • In tema di esenzione ICI per immobili di enti non commerciali, non è sufficiente la sola qualità soggettiva dell'ente: occorre che l'immobile sia destinato ed effettivamente strumentale allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla legge.
  • Il mancato utilizzo temporaneo dell'immobile non esclude l'esenzione se permane la destinazione agevolata; tuttavia un inutilizzo protratto a lungo, tale da divenire stabile, costituisce indice della cessazione della strumentalità e fa venire meno il beneficio.
  • L'espressione normativa "utilizzati da" va letta in correlazione con la destinazione all'attività agevolata e con la gestione diretta del bene da parte del soggetto beneficiario, non come mera appartenenza formale del bene a un ente non commerciale.
  • Quando la parte che invoca l'agevolazione non prova una valida giustificazione del lungo inutilizzo, il giudice può desumere la perdita del requisito di destinazione esclusiva e rigettare l'istanza di esenzione.

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