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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20360/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (5/11/2024) che aveva revocato l'ordine di demolizione pronunziato dalle sentenze n. 207/95 e 89/97 nei confronti di opere abusive realizzate da Fusco Luca. La Procura denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare contestava la ritenuta validità dei provvedimenti di condono su porzioni dell'unico immobile (per possibili artificiosi frazionamenti tramite domande di promissari acquirenti), la legittimazione dei promissari acquirenti a ottenere il condono, la formazione del silenzio-assenso e l'uso, dal giudice dell'esecuzione, del principio di proporzionalità per revocare l'ordine demolitorio. Il Tribunale aveva motivato la revoca con la tutela dell'affidamento, della libertà di autodeterminazione e del diritto di abitazione del soggetto che aveva acquistato l'unità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato i principi che: l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale a seguito di condanna (art. 31 DPR 380/01) è doveroso e di natura ripristinatoria; può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi della P.A. che abbiano sanato l'opera o ne attribuiscano diversa destinazione; il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la legittimità del titolo abilitativo sanante (inclusa la verifica della legittimazione di chi ha presentato le istanze di condono e dell'eventuale frazionamento artificioso delle domande); la posizione del promissario acquirente non costituisce automaticamente titolo legittimante per la sanatoria se priva di concreta disponibilità o di un interesse giuridicamente qualificato; il principio di proporzionalità può incidere sulla fase esecutiva (anche giustificando sospensioni temporanee) ma non legittima una revoca definitiva dell'ordine demolitorio salvo i casi di assoluta incompatibilità con atti amministrativi validi. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31

    "Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"

    L'art. 31 impone al giudice penale, a seguito di condanna per reati edilizi, di ordinare la demolizione: la misura ha natura ripristinatoria reale e il giudice penale non può sostituire discrezionalmente la valutazione pubblicistica già delineata dal legislatore; l'ordine può essere revocato solo se inconciliabile con provvedimenti amministrativi che abbiano definitivamente sanato o destinato diversamente l'opera.

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39

    Disciplina i limiti volumetrici e i casi di condono; la Corte sottolinea che il frazionamento artificioso delle domande per eludere il limite volumetrico è scrutinabile e che la regola è l'unitarietà dell'edificio ai fini della concessione in sanatoria.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 6 e 38

    Stabilisce chi è legittimato a presentare la domanda di sanatoria/oblazione: proprietario, committente, costruttore, direttore dei lavori; i versamenti da parte di un soggetto diverso non estendono automaticamente l'effetto penale ad altri; la sussistenza di una legittimazione sostanziale è necessaria per l'estinzione del reato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 1 Prot. addiz. e art. 6 CEDU e art. 8 CEDU)

    La giurisprudenza CEDU e italiana distinguono la demolizione come misura ripristinatoria (non punizione ex art. 7 CEDU) ma riconoscono che essa incide sul diritto di proprietà e al giusto processo; pertanto il procedimento che conduce all'ordine demolitorio deve garantire adeguate garanzie e, in esecuzione, il principio di proporzionalità richiede un bilanciamento soprattutto se l'immobile è abitazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 146/2021

    Ribadisce che il giudice penale non ha competenza istituzionale per accertare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici; la confisca/demolizione sono misure ammesse nel quadro del potere degli Stati di disciplinare l'uso dei beni nell'interesse generale.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017

    Conferma la natura vincolata dell'ingiunzione/ordine demolitorio amministrativo: la rimozione dell'abuso è imposta quando ricorrono i presupposti e non richiede motivazione in ordine a ragioni pubbliche diverse dal ripristino della legalità; attesta che la demolizione può essere imposta anche a chi non è autore dell'abuso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale a seguito di condanna è, di regola, obbligatorio e ha natura ripristinatoria: può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con un provvedimento amministrativo valido che abbia sanato o mutuato l'opera.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità e la sussistenza dei presupposti della sanatoria/autorizzazione amministrativa (incluso il controllo della legittimazione di chi ha presentato l'istanza e dell'eventuale frazionamento artificioso delle domande).
  • La qualifica di 'promissario acquirente' non costituisce automaticamente una legittimazione idonea a fondare la sanatoria: è necessaria una posizione giuridica concretamente qualificata (es. possesso effettivo o altro rapporto reale o obbligatorio che conferisca disponibilità) al momento della domanda.
  • Il principio di proporzionalità può intervenire in fase esecutiva per valutare la sospensione temporanea dell'esecuzione (soprattutto se l'immobile è abitazione), ma non giustifica in via ordinaria la revoca definitiva dell'ordine demolitorio se non sussistono atti amministrativi incompatibili.
  • La mera pendenza o il formarsi del silenzio-assenso non esime il giudice penale dall'accertamento della conformità e della legittimità del titolo amministrativo: il silenzio-assenso non sopperisce se l'istanza è radicalmente inidonea (es. presentata da soggetto non legittimato).
  • L'acquisto dell'immobile da parte di terzi, anche in buona fede, non impedisce in genere l'esecuzione dell'ordine demolitorio; i terzi hanno mezzi di tutela risarcitoria nei confronti del dante causa ma non un diritto automatico a bloccare la demolizione.

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