Sentenza n. 1578/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3477 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100147), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 03/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3534 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100168), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3535 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100160), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3536 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100155), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3537 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100159), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3538 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100153), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3539 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100262), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3540 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100238), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3541 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100259), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 09/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi; quanto al ricorso n. 3482 del 2025: - del provvedimento di Revoca del Nulla Osta al Lavoro Subordinato (Prot. N° P-PO/L/Q/2025/100170), emesso e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato in data 04/09/2025; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e / comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato nell'ambito del decreto flussi 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorsi riuniti, le revoche dei nulla osta al lavoro subordinato adottate ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e il travisamento dei presupposti di fatto, sostenendo che la competenza territoriale dello Sportello Unico di Prato fosse radicata dalla presenza di un'unità locale della società datrice nel territorio e dalla riferibilità a tale unità del codice ATECO utilizzato nella procedura telematica. I ricorrenti contestavano inoltre la rilevanza attribuita dall'Amministrazione al luogo effettivo della prestazione, ritenendo che il cantiere fosse un luogo contingente e che dovesse prevalere il stabile radicamento aziendale. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di comparazione degli interessi, lesione dell'affidamento, sproporzione, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento. Si sosteneva che il rilascio del nulla osta, del visto e l'ingresso in Italia avessero consolidato l'affidamento dei lavoratori e imponessero una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico prevalente. Era inoltre invocata una precedente prassi favorevole dello Sportello nei confronti della medesima società.
La decisione
Il TAR ha confermato la riunione dei ricorsi e li ha respinti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 individui criteri legali e tassativi di collegamento territoriale: provincia di residenza del datore, provincia della sede legale dell'impresa oppure provincia in cui si svolgerà la prestazione. L'art. 30-bis, comma 7, d.P.R. n. 394/1999 attribuisce però la competenza al rilascio allo Sportello del luogo effettivo della prestazione, imponendo agli altri Sportelli eventualmente destinatari della domanda di trasmetterla all'ufficio competente. La mera presenza di un'unità locale o sede operativa a Prato non equivale alla sede legale e non costituisce autonomo criterio di competenza, salvo che coincida con il luogo effettivo di lavoro o con altro criterio previsto dalla legge. Le discrasie documentali sul luogo della prestazione, sulla sede dell'impresa e sulle unità operative impedivano inoltre i controlli amministrativi e ispettivi territoriali. Il richiamo al funzionamento della piattaforma informatica è stato ritenuto non provato e comunque inidoneo a derogare ai criteri stabiliti dalla legge. Quanto al secondo motivo, il giudice ha qualificato la revoca prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non come annullamento d'ufficio discrezionale ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma come effetto legale vincolato del successivo accertamento della carenza di requisiti o dell'emersione di elementi ostativi. Pertanto non erano necessarie una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, una comparazione rafforzata con l'affidamento dei destinatari o una valutazione di opportunità. Il nulla osta rilasciato in via semplificata è strutturalmente condizionato agli esiti delle verifiche successive; il successivo rilascio del visto e l'ingresso in Italia non trasformano tale titolo in una posizione definitivamente consolidata. Anche il difetto di competenza territoriale è stato ritenuto sostanziale, perché incide sulla possibilità di svolgere i controlli previsti dalla disciplina dei flussi. Il richiamo a pratiche precedenti favorevoli è stato giudicato generico e comunque inidoneo a fondare una pretesa alla reiterazione di un eventuale comportamento amministrativo illegittimo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000,00 in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La domanda di nulla osta può essere presentata con riferimento alla provincia di residenza del datore, alla provincia della sede legale dell'impresa o alla provincia in cui avrà luogo la prestazione, secondo criteri legali tassativi.
art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998
L'asseverazione rientra nella documentazione richiesta nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato.
art. 30-bis, commi 1, 7, 8 e 9, d.P.R. n. 394/1999
“lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa”
La pluralità dei luoghi di presentazione della domanda non modifica la competenza finale al rilascio, che spetta allo Sportello del luogo effettivo della prestazione; gli altri uffici devono trasmettere la pratica a quello competente.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento di tutte le verifiche, ma deve essere revocato quando emergano successivamente elementi ostativi o la carenza dei requisiti; la revoca ha natura vincolata ed è effetto legale dell'accertamento negativo.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
L'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca prima dell'adozione degli atti impugnati.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non disciplina la revoca del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, che non costituisce annullamento d'ufficio discrezionale.
art. 2463, comma 2, n. 2, c.c.
La sede legale della società è elemento dell'atto costitutivo e non coincide automaticamente con le unità locali.
art. 2196 c.c.
La sede dell'impresa è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese e costituisce il riferimento formale dell'ente verso i terzi.
art. 2197 c.c.
La sede secondaria presuppone una localizzazione organizzata con rappresentanza stabile e non coincide automaticamente con una semplice unità locale.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri, i criteri territoriali previsti dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 sono tassativi: la mera presenza di un'unità locale o sede operativa dell'impresa non costituisce autonomo criterio di competenza dello Sportello Unico, salvo che coincida con il luogo effettivo della prestazione o con altro criterio legale.
- Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 7, d.P.R. n. 394/1999, la competenza finale al rilascio del nulla osta spetta allo Sportello Unico della provincia in cui sarà svolta l'attività lavorativa; la ricezione della domanda da parte di uno Sportello diverso non consolida una competenza alternativa, ma impone la trasmissione della pratica all'ufficio competente.
- Le discrasie tra luogo della prestazione indicato nell'istanza, nell'asseverazione, nei sistemi telematici e nella documentazione contrattuale possono giustificare la revoca del nulla osta quando impediscano di individuare l'ufficio competente e di svolgere i controlli territoriali previsti dalla disciplina dei flussi migratori.
- La revoca del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 costituisce effetto legale vincolato del successivo accertamento della carenza dei requisiti o di elementi ostativi e non integra annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990; non sono quindi necessari una distinta motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale o una comparazione rafforzata con l'affidamento del destinatario.
- Il nulla osta rilasciato nella procedura semplificata è strutturalmente condizionato al positivo esito delle verifiche successive. Il successivo rilascio del visto o l'ingresso del lavoratore in Italia non rendono definitivo il titolo né impediscono la revoca prevista dalla legge in caso di accertamento negativo.
- Il funzionamento di una piattaforma informatica non può introdurre o modificare i criteri legali di competenza amministrativa; chi invoca un instradamento informatico difforme dai criteri normativi deve comunque dimostrarne adeguatamente il funzionamento e gli effetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 901/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1615/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1616/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 1617/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 333/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 21 lug 2026Sentenza n. 334/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →