Sentenza n. 209/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento 1. - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.36487 del 12.10.2022 e ricevuta dal ricorrente il 14.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/96 e 1996/97, con interessi, e connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 14 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/96 e 1996/97, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, incluso l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata il 14 ottobre 2022, essa è divenuta inefficace.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta inefficacia della comunicazione AGEA, determinata dall’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha eliminato l’utilità concreta di una pronuncia di annullamento. Il giudizio è stato definito in rito senza esame dei motivi di illegittimità dell’atto. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono private di effetto e sostituite secondo la nuova disciplina.
art. 8-ter l. n. 33/2009
La disposizione è richiamata in relazione al Registro nazionale dei debiti istituito presso AGEA, ma non viene oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva di effetto l’atto amministrativo impugnato e rende inutilmente perseguibile l’annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ove coerente con l’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato, giustifica la definizione del giudizio in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
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