Sentenza del 01/06/2017 n. 3916 - Comm. Trib. Prov. Milano
Abuso del diritto - Valide ragioni extra fiscali - Prova del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione di abuso del diritto è stata esclusa. È stata riconosciuta la compresenza, non marginale, di valide ragioni extrafiscali ed economiche, idonee a spiegare l'operazione indipendentemente dal vantaggio fiscale. La prova fornita dal contribuente circa la strategia di investimento, la redditività attesa e la possibilità di rimborso anticipato del prestito ha impedito di qualificare l'operazione come abusiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto abusive le operazioni poste in essere dal contribuente, presumendo che fossero finalizzate principalmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante la deduzione degli interessi passivi connessi al prestito contratto per acquisire una partecipazione. Il contribuente ha invece sostenuto e dimostrato che l'operazione rispondeva a una strategia economica complessiva del gruppo, diretta a ottenere dividendi superiori agli interessi passivi, creare un asset patrimoniale produttivo di reddito e rimborsare anticipatamente il finanziamento.
Norme richiamate
Principio generale dell'abuso del diritto
Il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando il contribuente sia in grado di provare la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali ed economiche.
Un'operazione non è abusiva se presenta valide ragioni economiche ed extrafiscali effettive, non meramente marginali o artificiose, anche quando produce un vantaggio fiscale.
Massime di principio
- La presenza di un vantaggio fiscale non rende automaticamente abusiva un'operazione: occorre verificare se essa sia sorretta da concrete e non marginali ragioni economiche o extrafiscali.
- Il contribuente deve fornire una prova documentale e coerente della logica economica dell'operazione, della sua redditività attesa, dei flussi finanziari e della strategia complessiva del gruppo.
- Sono rilevanti, tra gli altri elementi, la capacità dell'investimento di generare ricavi o dividendi, la superiorità dei proventi rispetto ai costi finanziari e l'effettiva possibilità di rimborso del debito.
- Le ragioni economiche devono essere valutate nel contesto dell'intera operazione e della strategia del gruppo, non considerando isolatamente i singoli passaggi negoziali.
- La mera convenienza fiscale o la scelta della soluzione fiscalmente meno onerosa non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'abuso del diritto.
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