Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33730/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 24 novembre 2023 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000, commesso a Foggia il 12 settembre 2014. Con il primo motivo la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost., 192, 195 e 603 c.p.p., contestando il mancato accoglimento delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e sostenendo l'insufficienza degli elementi relativi alla falsità della fattura n. 8 del 30 aprile 2013. Con il secondo motivo è stata censurata la conferma del giudizio di responsabilità, prospettando una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate era emerso che la società rappresentata dall'imputato aveva indicato, nella dichiarazione fiscale relativa al 2013, elementi passivi fittizi per 28.000 euro, avvalendosi della predetta fattura emessa da altra società; la falsità del documento era stata ritenuta provata sulla base di una pluralità di elementi convergenti. Con il terzo motivo la difesa ha contestato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, lamentando la mancata prevalenza delle attenuanti. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, poiché diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria, osservando che tale istituto ha carattere eccezionale e che i giudici di appello avevano motivatamente ritenuto non indispensabili, anche perché esplorativi, gli approfondimenti richiesti. Ha inoltre escluso che le censure sulla responsabilità evidenziassero vizi deducibili in cassazione, trattandosi di una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, considerati i precedenti penali e il fatto che la pena base era stata fissata al minimo edittale. All'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La norma è stata applicata per la condanna relativa all'utilizzazione, nella dichiarazione fiscale, di elementi passivi fittizi mediante una fattura ritenuta falsa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa quale parametro di legittimità processuale; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto adeguata e razionale la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 195 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure sulla prova; il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è stata qualificata come istituto eccezionale, utilizzabile quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; nel caso concreto le richieste sono state ritenute non indispensabili e meramente esplorative.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; non è dovuta per lo svolgimento di approfondimenti meramente esplorativi o non indispensabili.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, a fronte di una motivazione di merito esaustiva, razionale e fondata su una pluralità di elementi convergenti, solleciti una diversa ricostruzione o rivalutazione delle fonti probatorie.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali deducibili; la fissazione della pena base al minimo edittale costituisce elemento valutabile nella motivazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.