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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3056 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudicato esterno - Ammortamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento e, in particolare, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di contestare nuovamente la congruità dei valori dell'avviamento in periodi d'imposta diversi, nonostante una precedente sentenza passata in giudicato avesse già dichiarato illegittimo il recupero a tassazione di una quota di ammortamento. Il diritto dell'Erario alla riscossione e quello del contribuente alla deduzione sono stati considerati situazioni giuridiche speculari, riferite al medesimo rapporto tributario e alla stessa situazione fattuale costitutiva dell'imposta.

La decisione

La precedente decisione, avendo accertato con efficacia di giudicato l'illegittimità del recupero a tassazione, impedisce di rimettere in discussione anche nei diversi periodi d'imposta la congruità dei valori dell'avviamento e, conseguentemente, il diritto del contribuente a dedurre le relative quote di ammortamento. Il giudicato esterno opera quindi anche se il petitum dei giudizi non è identico, purché vi sia identità oggettiva del rapporto giuridico e unitarietà della causa petendi.

Norme richiamate

  • Art. 2909 del codice civile

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato vincola le parti anche nei successivi giudizi quando questi riguardano il medesimo rapporto giuridico sostanziale, anche se riferiti a domande o periodi d'imposta differenti, purché la questione già definita costituisca il presupposto comune delle controversie.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria passata in giudicato può produrre effetti anche in controversie relative a periodi d'imposta diversi, quando il fatto e il rapporto giuridico sostanziale accertati sono gli stessi.
  • Il giudicato esterno può impedire all'Amministrazione finanziaria di contestare nuovamente un elemento già definitivamente riconosciuto, come la congruità del valore dell'avviamento, anche se la nuova pretesa riguarda una diversa annualità.
  • La diversità del petitum non esclude il giudicato quando le pretese contrapposte derivano dalla medesima situazione fattuale e presentano una causa petendi unitaria.
  • Per invocare il giudicato è necessario che la precedente decisione sia definitiva e che l'accertamento riguardi un elemento comune e indispensabile ai successivi periodi d'imposta; non è sufficiente una mera analogia tra le controversie.
  • In situazioni simili occorre verificare il contenuto effettivo della pronuncia precedente, la sua definitività e l'identità del rapporto tributario sostanziale, oltre alla corrispondenza tra il presupposto già accertato e quello posto alla base della nuova pretesa.

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