Sentenza del 23/03/2016 n. 5739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno d'imposta 1996, sostenendo che fossero tardivi l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo intervenuta la prescrizione. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, del D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, sostenendo che la disciplina transitoria, applicabile retroattivamente, rendesse tempestiva la notificazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile il termine transitorio quinquennale previsto per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. Per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1996, presentata nel 1997, la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre 2002. Poiché la cartella era stata notificata nel 2001, non si era verificata la decadenza. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà esaminare le ulteriori questioni ancora controverse e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
La disciplina transitoria si applica anche ai rapporti pendenti e stabilisce un termine quinquennale per la notificazione delle cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, comprese quelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La norma disciplina i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento. Dopo la soppressione del termine originario nel 2001, il termine deve essere individuato sulla base della disciplina successivamente introdotta dal legislatore e dei termini transitori applicabili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La disciplina riguarda la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali; anche le cartelle emesse a seguito di tale controllo sono soggette ai termini decadenziali stabiliti dalla disciplina transitoria.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417
Il termine di dodici mesi dalla consegna del ruolo non è stato ritenuto applicabile al caso, poiché, in assenza di un termine certo per la consegna del ruolo, il relativo dies a quo risultava indeterminato e quindi il termine decadenziale inefficace.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 e derivanti dalla liquidazione automatizzata, il termine di notificazione è quello transitorio quinquennale, calcolato dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- La tempestività della cartella deve essere valutata applicando la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 anche ai giudizi ancora pendenti, senza utilizzare i termini precedentemente abrogati.
- Nel caso di una dichiarazione presentata nel 1997 relativa all'anno d'imposta 1996, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2002; una notificazione effettuata nel 2001 è quindi tempestiva sotto il profilo decadenziale.
- La verifica della decadenza dalla notificazione della cartella è distinta dall'esame di eventuali ulteriori vizi, quali l'inesistenza del ruolo, la prescrizione successiva alla notifica, la regolarità della notifica o la fondatezza sostanziale della pretesa.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste controverse applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.
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