Sentenza n. 2530/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, poiché l'INPS ha adempiuto nel corso del giudizio mediante corresponsione degli importi dovuti. Le spese sono state poste a carico dell'INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell'adempimento tardivo, e liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Atto impugnato: silenzio-rigetto dell'INPS sulla richiesta di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti contributivi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 157/1997, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, nonché la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre dedotto l'illegittimità del silenzio-rigetto dell'INPS sulla relativa istanza e ha chiesto il riconoscimento degli accessori. Nel corso del giudizio ha documentato che l'INPS, con prospetto di liquidazione del 1° dicembre 2025, aveva corrisposto gli importi dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La disposizione è indicata quale fondamento dei sei scatti contributivi da computare ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 4 d.lgs. n. 157/1997
La disposizione è richiamata quale base normativa dei sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata, determinata dall'adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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