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Sentenza

Sentenza n. 11122/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione all’obbligo di provvedere sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202601873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta apertura del procedimento e, secondo quanto dato atto nella sentenza, è intervenuto il rilascio del visto d'ingresso. Il ricorrente ha quindi riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'intervenuto rilascio del visto d'ingresso, circostanza riconosciuta da entrambe le parti, ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'illegittimità del silenzio e sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità della domanda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono le condizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il sopravvenuto rilascio del provvedimento richiesto fa venir meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta attività amministrativa satisfattiva può giustificare la compensazione delle spese quando il giudice valorizzi il comportamento operoso dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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