Cassazione Penale, Sentenza n. 9960/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per appropriazione indebita di un'autovettura in leasing sostenendo: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem, poiché ritiene che il fatto sia già stato giudicato nel procedimento per bancarotta fraudolenta della EM.GA.PI s.a.s.; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il rifiuto delle attenuanti generiche, sostenendo che tali attenuanti potevano essere concesse anche in presenza di precedenti e gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il motivo è inammissibile perché non prospettato in appello e manifestamente infondato, dato che il reato di bancarotta fraudolenta (distrazione di fondi aziendali) è diverso dall'appropriazione indebita della vettura in leasing; dunque non sussiste ostacolo per ne bis in idem. Sul secondo motivo: manifestamente infondato perché la Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'esistenza di tre precedenti condanne irrevocabili e l'assenza di elementi positivi nella condotta o nella vicenda che giustifichino la concessione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 codice di procedura penale
Richiamato in relazione al divieto del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che non ricorra perché i fatti di bancarotta fraudolenta e l'appropriazione della vettura in leasing sono fatti diversi e non sovrapponibili.
art. 62-bis codice penale
Norma sulle attenuanti generiche comuni; la Corte ha interpretato che, pur applicabile in astratto, può essere negata quando non emergano elementi positivi nella condotta e siano presenti precedenti penali.
art. 133 codice penale
Norma sul giudizio di pena e sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la mancanza di elementi positivi e l'esistenza di precedenti giustificano il rigetto delle attenuanti e la determinazione della pena.
Massime di principio
- Il ne bis in idem opera solo se il fatto e l'oggetto giuridico del giudizio coincidono materialmente; reati diversi pur connessi alla stessa situazione aziendale non implicano automaticamente ne bis in idem.
- Motivi non sollevati nei gradi precedenti possono essere dichiarati inammissibili se introdotti tardivamente; è essenziale far valere le censure già in appello.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche se il fatto è grave o vi siano precedenti; per ottenere le attenuanti è necessario che emergano elementi positivi concreti della personalità o della vicenda che giustifichino la riduzione.
- La Corte valuta separatamente la natura dei reati: appropriazione indebita di un bene in leasing è distinta dalla distrazione di fondi societari (bancarotta fraudolenta), con conseguenze diverse sul piano del ne bis in idem.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni accessorie (es. versamento alla cassa delle ammende).
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