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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9960/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per appropriazione indebita di un'autovettura in leasing sostenendo: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem, poiché ritiene che il fatto sia già stato giudicato nel procedimento per bancarotta fraudolenta della EM.GA.PI s.a.s.; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il rifiuto delle attenuanti generiche, sostenendo che tali attenuanti potevano essere concesse anche in presenza di precedenti e gravità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il motivo è inammissibile perché non prospettato in appello e manifestamente infondato, dato che il reato di bancarotta fraudolenta (distrazione di fondi aziendali) è diverso dall'appropriazione indebita della vettura in leasing; dunque non sussiste ostacolo per ne bis in idem. Sul secondo motivo: manifestamente infondato perché la Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'esistenza di tre precedenti condanne irrevocabili e l'assenza di elementi positivi nella condotta o nella vicenda che giustifichino la concessione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 codice di procedura penale

    Richiamato in relazione al divieto del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che non ricorra perché i fatti di bancarotta fraudolenta e l'appropriazione della vettura in leasing sono fatti diversi e non sovrapponibili.

  • art. 62-bis codice penale

    Norma sulle attenuanti generiche comuni; la Corte ha interpretato che, pur applicabile in astratto, può essere negata quando non emergano elementi positivi nella condotta e siano presenti precedenti penali.

  • art. 133 codice penale

    Norma sul giudizio di pena e sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la mancanza di elementi positivi e l'esistenza di precedenti giustificano il rigetto delle attenuanti e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem opera solo se il fatto e l'oggetto giuridico del giudizio coincidono materialmente; reati diversi pur connessi alla stessa situazione aziendale non implicano automaticamente ne bis in idem.
  • Motivi non sollevati nei gradi precedenti possono essere dichiarati inammissibili se introdotti tardivamente; è essenziale far valere le censure già in appello.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate anche se il fatto è grave o vi siano precedenti; per ottenere le attenuanti è necessario che emergano elementi positivi concreti della personalità o della vicenda che giustifichino la riduzione.
  • La Corte valuta separatamente la natura dei reati: appropriazione indebita di un bene in leasing è distinta dalla distrazione di fondi societari (bancarotta fraudolenta), con conseguenze diverse sul piano del ne bis in idem.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni accessorie (es. versamento alla cassa delle ammende).

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