Cassazione Civile, Ordinanza n. 14112/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto del Prefetto di Bologna che disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 111 Cost. per asserito difetto assoluto di motivazione, inferiore al minimo costituzionale; (2) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, perché il decreto di espulsione non sarebbe stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente; (3) violazione degli artt. 112 e 122 c.p.c. per omessa pronuncia del Giudice di Pace sul presupposto legittimante l'espulsione e sulla sussistenza di eventuali divieti di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente con un atto ritenuto non qualificabile come controricorso, ma solo come partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno, perché effettuata con un atto privo dei requisiti del controricorso, in violazione degli artt. 370 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Nel merito processuale, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto e notificato esclusivamente al Ministero dell'Interno, soggetto non legittimato passivo nel giudizio di cassazione avverso l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione: il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emesso il decreto impugnato e notificato presso la stessa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'irrituale costituzione del Ministero; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché il processo risultava esente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
difetto assoluto di motivazione in quanto inferiore al minimo costituzionale
Invocato dal ricorrente come parametro del sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata a sostegno della censura sulla mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua conosciuta dallo straniero.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia del giudice di merito su questioni decisive relative ai presupposti dell'espulsione.
art. 122 c.p.c.
Richiamato per censurare il mancato accertamento dei divieti di espulsione.
art. 19 d.lgs. 286/1998
Indicato come fonte dei divieti di espulsione che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
art. 370 c.p.c.
La Corte lo interpreta nel senso che la costituzione dell'intimato in cassazione deve avvenire con controricorso ritualmente formulato, non con una mera dichiarazione di partecipazione all'udienza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
È la base normativa del decreto prefettizio di espulsione oggetto dell'opposizione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato perché il processo risultava esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, il ricorso deve essere indirizzato contro l'autorità che ha emesso il decreto impugnato e notificato presso la stessa; la notificazione al solo Ministero dell'Interno determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva.
- La costituzione dell'intimato in cassazione è ammissibile solo se avviene con controricorso contenente i motivi di diritto, non essendo sufficiente un atto meramente dichiarativo di partecipazione all'udienza.
- Le censure di omessa pronuncia o di difetto di motivazione non possono superare un vizio processuale originario del ricorso, quale l'erronea individuazione del contraddittore necessario nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14103/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →