Sentenza n. 505/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva ordinato il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. in relazione alla sentenza n. 1049/2023 del Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro, notificata al Ministero il 14 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 31 ottobre 2025, a fronte della mancata esecuzione del comando giudiziale. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio, Sogei S.p.A., aveva accreditato il relativo importo nel borsellino elettronico della docente in data 13 febbraio 2026. La ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa, con conseguente venir meno della posizione di contrasto tra le parti e dell’interesse a una pronuncia sull’oggetto sostanziale della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento, intervenuto significativamente dopo la notifica della sentenza e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, ha confermato la fondatezza della pretesa della ricorrente. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; la restante parte è stata compensata in ragione dell’intervallo temporale tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo adempimento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non tempestivamente eseguita.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione regolatrice del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza posta in esecuzione, determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
- L’adempimento amministrativo intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non elimina la rilevanza della precedente inerzia ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso alla luce della fondatezza della pretesa e del comportamento tenuto prima dell’adempimento.
- L’adempimento significativamente tardivo dell’amministrazione, successivo alla notifica della sentenza e alla proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia per essere stata integralmente soddisfatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →