Sentenza n. 11741/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di fissazione della convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, inviata il 31 ottobre 2024, di fissazione della convocazione necessaria alla definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto un provvedimento del 15 giugno 2026 di revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca del nulla osta adottata dall'amministrazione ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio. La pronuncia è stata adottata in rito ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA, per gli onorari del giudizio, con le riduzioni indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
La sentenza richiama la riduzione del 50% degli onorari in ragione della definizione del giudizio con una sentenza in rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
La sentenza richiama l'ulteriore riduzione del 50% degli onorari liquidati.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che rende non più attuale l'interesse alla decisione sulla richiesta rimasta inevasa.
- Prima di definire il giudizio in rito per una ragione rilevata d'ufficio, il giudice deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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