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Sentenza

Sentenza n. 11741/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di fissazione della convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, inviata il 31 ottobre 2024, di fissazione della convocazione necessaria alla definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto un provvedimento del 15 giugno 2026 di revoca del nulla osta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca del nulla osta adottata dall'amministrazione ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio. La pronuncia è stata adottata in rito ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA, per gli onorari del giudizio, con le riduzioni indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, comma 9, D.M. 55/2014

    La sentenza richiama la riduzione del 50% degli onorari in ragione della definizione del giudizio con una sentenza in rito.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    La sentenza richiama l'ulteriore riduzione del 50% degli onorari liquidati.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che rende non più attuale l'interesse alla decisione sulla richiesta rimasta inevasa.
  • Prima di definire il giudizio in rito per una ragione rilevata d'ufficio, il giudice deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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