Cassazione Penale, Sentenza n. 30007/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Lecce che aveva respinto l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il difensore lamentava violazione di legge e difetto di motivazione per presunta errata valutazione degli indizi: l'affiliazione sarebbe riguardata ad un periodo anteriore, appoggio garantito da terzi (Modeo) non decisivo, le intercettazioni indicherebbero ruolo subordinato e non di vertice di altri soggetti (Sudoso), le condotte violente sarebbero episodiche e senza ruolo rilevante del Ricciato, non sarebbe stata considerata l'indipendenza di Ricciato e la possibile qualificazione come concorso esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria, valorizzando conversazioni intercettate che indicavano affiliazione e altri elementi probatori relativi a condotte violente e controllo del territorio, da cui desumere un'apporto concreto e stabile all'associazione. La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali sull'interpretazione delle intercettazioni quale valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione ad associazione mafiosa può essere ritenuta sulla base di comportamenti e condotte che evidenzino un "apporto concreto", anche minimo ma riconoscibile, e un inserimento attivo e stabile nelle attività dell'associazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Cass. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Principio secondo cui sono indici di partecipazione ex art. 416-bis tutte le condotte da cui desumere la presa parte attiva o un apporto concreto, anche minimo, alla vita dell'associazione con carattere di stabilità.
Cass. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015
L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.
Cass. Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013
Conferma che l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di merito e è sindacabile in sede di legittimità solo nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni e su elementi di fatto sono tipicamente rimesse al giudice di merito: in cassazione è difficile ottenere accoglimento se non si dimostra un vizio giuridico o una manifesta illogicità nella motivazione.
- Per l’art. 416-bis c.p. non serve dimostrare una posizione di vertice: è sufficiente un apporto concreto, anche minimale ma riconoscibile, e segni di stabile inserimento nelle attività associative o nel controllo del territorio.
- Condotte violente anche se episodiche possono essere valorizzate come indice di partecipazione associativa se servono a manifestare il controllo del territorio o la capacità intimidatoria dell'associazione.
- La mera ri-interpretazione alternativa degli stessi elementi di prova non costituisce motivo utile in Cassazione: occorre contestare errori di diritto o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- Nel dubbio tra affiliazione diretta e ipotesi di concorso esterno, la qualifica giuridica dipende dalla concreta ricostruzione dei fatti e delle condotte; una tesi alternativa va sostenuta con elementi probatori capaci di mostrare l'assenza di vincoli associativi o l'assenza di apporto concreto.
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