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Sentenza

Sentenza n. 11622/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento/comunicazione di decadenza prot. 0469619 del 22 novembre 2024 con cui INVITALIA S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi storici nell’ambito del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 8 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea B. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, approvato con Decreto del Ministero della Cultura – Segretario Generale, n. 497 del 12 maggio 2023, ha comunicato la decadenza della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata in data 27 settembre 2023 dall’odierna ricorrente; - della Delibera di decadenza n. 91155 dell’11 novembre 2024, trasmessa unitamente alla comunicazione di decadenza prot. 0469619 in data 22 novembre 2024 e pertanto in tale data conosciuta, con cui il Soggetto gestore INVITALIA S.p.A. ha deliberato “di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso pubblico allegato al Decreto Direttoriale di cui all’oggetto alla decadenza della domanda presentata da Stefania Benzo (BRG0001478) dalla graduatoria di cui al Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Generale, n. 497 del 12 maggio 2023 e relativo Avviso pubblico e di incaricare la competente struttura di disimpegnare l’importo di complessivi € 75.000,00 disponendo che gli Uffici della struttura diano opportuna attuazione alla deliberazione come sopra adottata”; - dell’Avviso Pubblico come sopra individuato, con specifico riferimento all’art. 5, comma 2, nella parte in cui prevede che: “possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta…”, così come interpretato e/o applicato dal Soggetto Gestore INVITALIA S.p.A. in combinato disposto con il comma 1 della medesima disposizione secondo cui: “possono presentare domanda di finanziamento le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi include le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.lgs n. 11772017 ss.mm.ii., iscritti o in corsi di iscrizione al “RUNTS”. - delle eventuali graduatorie definitive della procedura, allo stato non conosciute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202501561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento e delibera di decadenza dalla domanda di ammissione alle agevolazioni nell'ambito del programma PNRR per la rigenerazione dei piccoli borghi storici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza, la relativa delibera di Invitalia, l'Avviso pubblico limitatamente all'art. 5, comma 2, nonché gli atti presupposti e consequenziali. La decadenza era stata adottata perché, secondo Invitalia, non sarebbe stata dimostrata entro il termine previsto l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Il ricorso contestava l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 5 dell'Avviso, in combinato disposto con il comma 1 della medesima disposizione. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che l'interpretazione estensiva o analogica prospettata dalla ricorrente sembrasse contrastare con il principio di stretta interpretazione delle norme che disciplinano il sostegno finanziario pubblico, aventi carattere derogatorio rispetto alla libertà di iniziativa economica e ai principi europei di tutela della concorrenza e divieto degli aiuti di Stato. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., rilevando che dalla dichiarazione depositata dalla ricorrente emergeva l'assenza di un interesse attuale alla definizione della controversia. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sui motivi di annullamento. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando quanto già rilevato nell'ordinanza cautelare, e ha posto le spese a carico della ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 5, commi 1 e 2, Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali nei piccoli borghi storici

    possono richiedere il contributo ... purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni ... facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa ... Nel caso in cui ... non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta

    In sede cautelare il TAR ha ritenuto che le disposizioni in materia di sostegno finanziario pubblico siano soggette a stretta interpretazione e che l'interpretazione estensiva o analogica prospettata dalla ricorrente apparisse incompatibile con tale criterio.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente dalla quale emerga il venir meno dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Nella regolazione delle spese conseguente all'improcedibilità, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente l'esito che la controversia avrebbe verosimilmente avuto alla luce delle questioni già esaminate in sede cautelare.
  • Le disposizioni che disciplinano l'accesso a misure di sostegno finanziario pubblico, in quanto derogatorie rispetto alla libertà di iniziativa economica e soggette ai principi europei in materia di concorrenza e aiuti di Stato, sono suscettibili di applicazione secondo un criterio di stretta interpretazione, non potendo essere estese analogicamente oltre i presupposti previsti dall'avviso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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