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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise -A.S.RE.M., di estremi e contenuto sconosciuti, recante l'approvazione degli atti relativi alla procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale – Cat. D – Profilo Avvocato, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1437 del 28 novembre 2019, segnatamente nella parte in cui ha recepito la valutazione di “non ammesso” in esito alla prova pratica sostenuta dall'odierna ricorrente; - della graduatoria relativa allo svolgimento della prova pratica sostenuta dai candidati in data 13 luglio 2022 e pubblicata in medesima data, recante la votazione di 13/20 con esito “non ammesso” dell'odierna ricorrente, “nonché della graduatoria complessiva di tutte le operazioni concorsuali Deliberazione degli atti di relativi alla procedura concorsuale, anch'essa pubblicata in data 13 luglio 2022”; - del Provvedimento del Direttore Generale del 14 maggio 2021, n. 506, di nomina della Commissione per la procedura di selezione; - del verbale n. 1 della riunione del 30 maggio 2022, con il quale la Commissione ha dichiarato di prendere in esame e recepire i criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e le graduatorie; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi incluso l'eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento di nomina dei candidati risultati vincitori in graduatoria; - nonché per la condanna dell'A.S.RE.M. alla rivalutazione dei candidati alla procedura da parte della Commissione e sulla base di criteri predeterminati.

Giustizia amministrativa202300048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per due posti di collaboratore professionale, profilo avvocato, e in particolare il giudizio di non ammissione alla prova orale per insufficienza nella prova pratica, la graduatoria e gli atti della commissione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente con ricorso straordinario poi trasposto davanti al TAR ai sensi dell’art. 48 c.p.a., ha impugnato gli atti del concorso deducendo la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, degli artt. 9, 10, 11 e 14 d.P.R. n. 220/2001, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e perplessità della motivazione e arbitrarietà. In particolare, ha contestato la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica e l’attribuzione del solo voto numerico, non accompagnato da indicatori o motivazioni idonei a rendere comprensibile il giudizio di insufficienza. L’A.S.RE.M. ha eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del bando e, soprattutto, per mancato superamento della prova di resistenza: la ricorrente non avrebbe dimostrato che l’eventuale accoglimento delle censure avrebbe potuto condurla al superamento della prova pratica, all’ammissione all’orale e a un’utilità concreta. Nel merito, l’Azienda ha evidenziato che l’elaborato era fuori traccia e presentava errori rilevanti sull’istituto della franchigia assicurativa, avendo confuso la franchigia con il massimale e l’azione di rimborso con l’azione di rivalsa; inoltre, la delibera predisposta indicava erroneamente come destinatari delle restituzioni gli assicurati anziché gli assicuratori.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, ritenendoli estranei alla controversia. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. Nelle controversie sui risultati di concorsi pubblici il candidato deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l’accoglimento delle censure possa procurargli un risultato concreto, quale una posizione utile in graduatoria o l’ammissione alle successive prove; non è sufficiente invocare un astratto interesse alla corretta formazione della graduatoria. Nel caso concreto la ricorrente non aveva censurato specificamente il merito dell’insufficienza della propria prova né aveva collegato la mancata predeterminazione dei criteri alla concreta possibilità di ottenere la sufficienza. L’esame dell’elaborato ha inoltre confermato che la prova era incoerente con la traccia: la candidata aveva richiamato un’azione di rivalsa anziché la restituzione delle somme rientranti nella franchigia, aveva definito la franchigia come limite massimo del danno risarcibile, confondendola con il massimale, e aveva previsto la restituzione delle somme agli assicurati anziché agli assicuratori. Tali carenze, secondo il Collegio, avrebbero impedito il conseguimento della sufficienza anche in presenza di criteri di valutazione diversi. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti per il carattere processuale della decisione e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito la proposizione originaria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 48 c.p.a.

    Ha disciplinato la trasposizione del ricorso straordinario davanti al TAR a seguito dell’opposizione dell’amministrazione.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure concorsuali.

  • art. 9 d.P.R. n. 220/2001

    Invocato dalla ricorrente quale base dell’obbligo della commissione di predeterminare i criteri di valutazione.

  • art. 10 d.P.R. n. 220/2001

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella disciplina della procedura concorsuale.

  • art. 11 d.P.R. n. 220/2001

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella disciplina della procedura concorsuale.

  • art. 14 d.P.R. n. 220/2001

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella disciplina della procedura concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del giudizio concorsuale.

  • art. 9 l. n. 24/2017

    Menzionato nella ricostruzione della distinzione tra franchigia assicurativa e rivalsa dell’assicuratore per condotte dolose o gravemente colpose; non costituisce la base decisiva della declaratoria processuale.

  • artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamati nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto i risultati di una procedura concorsuale, il candidato deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l’accoglimento delle censure possa procurargli un’utilità concreta e attuale, quale l’ammissione a una prova successiva o il conseguimento di una posizione utile in graduatoria; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse concreto.
  • Il candidato non può limitarsi a contestare in astratto la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione senza allegare e dimostrare il collegamento tra tale vizio e la possibilità concreta di conseguire un esito utile nella procedura.
  • La prova di resistenza può essere verificata anche mediante l’esame dell’elaborato concorsuale: quando gli errori sostanziali e la non coerenza con la traccia rendano comunque impossibile il raggiungimento della soglia di sufficienza, l’eventuale accoglimento delle censure sui criteri di valutazione non procurerebbe al candidato alcuna utilità concreta.
  • La coerenza dell’elaborato rispetto alla traccia costituisce una precondizione minima della sufficienza in una prova concorsuale; criteri di valutazione diversi non possono ovviare a errori sostanziali che incidano sul nucleo dell’attività richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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