Ordinanza n. 1437/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del D.R. -OMISSIS-, pubblicato sull'albo ufficiale dell'Università di Napoli “Federico II” nr -OMISSIS-, conclusivo della procedura comparativa per la chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, di -OMISSIS- professore universitario di ruolo prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS-; - degli atti preordinati della procedura concorsuale-OMISSIS-, quali, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice, e consequenziali, ivi compreso il provvedimento conclusivo del procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione dell'istanza di revoca in autotutela e di esclusione del candidato vincitore per attestazioni mendaci. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2\3\2026, per l’annullamento: - del D.R. -OMISSIS-, adottato dal Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, nella parte in cui revoca soltanto parzialmente il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3\5\2026, per l’annullamento: - del provvedimento conclusivo della riedizione della valutazione della selezione comparativa concorsuale, nella parte in cui reitera i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 2/3/2026; - ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.a., della mancata ostensione dell’atto integrativo delle regole concorsuali (nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli trasmessa dal Rettore alla commissione), già oggetto di domanda istruttoria e di contestazione in sede di primo ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e provvedimenti conclusivi, parzialmente revocatori e rieditivi della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, nonché diniego di accesso a un parere dell’Avvocatura dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale conclusivo della procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, i verbali della commissione e gli atti consequenziali, contestando anche il mancato accoglimento dell’istanza di revoca in autotutela e di esclusione del candidato risultato vincitore per asserite attestazioni mendaci. Con primi motivi aggiunti ha impugnato il decreto rettorale che aveva disposto soltanto la revoca parziale del provvedimento conclusivo della procedura. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento conclusivo della riedizione della valutazione comparativa, deducendo la reiterazione dei vizi già denunciati, e ha proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso alla nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato richiamata nel decreto rettorale quale atto integrativo delle regole concorsuali. In sede cautelare ha chiesto la sospensione del provvedimento rieditivo, sostenendo l’illegittimità della procedura e l’esistenza di un pregiudizio derivante dalla sua prosecuzione. L’Università aveva negato l’ostensione del parere ritenendolo coperto dal segreto professionale.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora. Il Collegio ha rilevato che non era ancora intervenuto il decreto di chiamata in ruolo del candidato controinteressato e che, pertanto, non risultava dimostrato alcun pregiudizio irreparabile. Le esigenze della ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito al 2 dicembre 2026, nella quale saranno esaminate con cognizione piena le complesse questioni di fatto e di diritto. È stata respinta anche la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.: il parere dell’Avvocatura dello Stato, richiesto dall’Amministrazione in relazione alla procedura, è stato qualificato come atto coperto dal segreto professionale, posto a tutela della riservatezza del rapporto tra difensore tecnico e soggetto patrocinato e delle strategie amministrative, sostanziali e processuali, anche in vista di liti potenziali o in atto. Il successivo richiamo al parere in un decreto rettorale della procedura non ne ha fatto venir meno la natura riservata, tanto più che il decreto riproduceva il contenuto essenziale della richiesta e del parere. È stata inoltre respinta l’istanza del controinteressato di cancellazione di espressioni asseritamente offensive o diffamatorie ex art. 89 c.p.c., poiché le espressioni contestate descrivevano con continenza e modalità tecniche fatti dedotti a sostegno della contestazione del titolo prodotto dal candidato e costituivano esercizio del diritto di difesa, senza intento ingiurioso o diffamatorio. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Individua la base normativa della procedura comparativa per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il Collegio ha escluso il periculum in mora e ha fissato direttamente la trattazione di merito ai sensi del comma 10.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda di accesso relativa ai documenti connessi alla controversia; la domanda è stata respinta per la natura riservata del parere legale.
DPCM n. 200/1996
È richiamato quale fondamento della sottrazione all’accesso dei pareri dell’Avvocatura dello Stato, assimilabili agli atti espressivi del rapporto tra cliente e avvocato e relativi a liti potenziali o in atto.
art. 89 c.p.c.
Disciplina la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive; nel caso concreto non ne sono stati ritenuti integrati i presupposti, per la continenza delle espressioni e l’assenza di intento diffamatorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone ed enti menzionati nel provvedimento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata adozione dell’atto finale di chiamata in ruolo del candidato vincitore può escludere il periculum in mora quando non sia individuabile un pregiudizio irreparabile derivante dalla prosecuzione della procedura; in tal caso il giudice può fissare sollecitamente la trattazione di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- I pareri resi dall’Avvocatura dello Stato all’amministrazione, quando concernono una procedura amministrativa e sono riconducibili alla tutela di liti potenziali o in atto e delle relative strategie, sono coperti dal segreto professionale e sottratti all’accesso documentale.
- Il richiamo o la riproduzione del contenuto essenziale di un parere legale in un successivo provvedimento amministrativo non elimina, di per sé, la natura riservata del parere né lo trasforma in un documento ostensibile.
- Le espressioni contenute negli scritti difensivi non devono essere cancellate ai sensi dell’art. 89 c.p.c. quando descrivano con continenza e finalità tecniche fatti posti a fondamento della domanda giudiziale, senza contenuto intrinsecamente offensivo o intento diffamatorio.
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