Sentenza del 04/07/2023 n. 18867 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva confermato la decisione della CTP di Caserta respingendo il ricorso contro la cartella di pagamento n. (Omissis) per 108.231,42 Euro a titolo di TARI 2017. La società deduceva tre censure principali: nullità della cartella per mancata firma digitale o altra firma elettronica (D.Lgs. n. 82/2005, art. 22); nullità della notifica via PEC per invio da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi (D.L. n. 179/2012, art. 16-quater conv. L. n. 221/2012); nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento (L. n. 212/2000, art. 7, comma 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato omissione di pronuncia sul tema della firma digitale ma ha sanato l'omissione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ritenendo infondata l'eccezione: copia per immagine inviata via PEC ha efficacia probatoria pari all'originale se non espressamente disconosciuta e non è richiesta la firma digitale. La censura sulla notifica da PEC non iscritta in elenchi pubblici è stata dichiarata inammissibile per novità non proposta in grado di merito; inoltre la giurisprudenza consolidata attenua l'irregolarità quando la notifica ha raggiunto il destinatario e questi si è costituito. La censura sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento è inammissibile per mancata deduzione specifica in appello e per carenza di autosufficienza; inoltre la cartella risulta conforme al modello previsto e non richiede la sottoscrizione dell'esattore. Confermato in sostanza il diritto del Comune alla riscossione; condanna alle spese in favore dei resistenti e liquidazione contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), art. 22
art. 22, comma 1 e comma 3
La Corte ha richiamato l'art. 22 (nella formulazione modificata) per affermare che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originariamente analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; non è richiesta la firma digitale sulla copia inviata via PEC per invalidare la notifica.
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (modifica al CAD), art. 66
La modifica rafforza il principio di efficacia probatoria delle copie per immagine; utilizzata per confermare la validità delle copie informatiche allegate alle PEC anche in assenza di attestazione di conformità.
D.L. n. 179 del 2012, art. 16‑quater (conv. L. n. 221 del 2012)
Riferita dalla ricorrente per censire l'irregolarità della PEC mittente non iscritta negli elenchi pubblici; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per novità, e ha ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la notifica da indirizzo PEC valido del mittente raggiungente il destinatario costituito può ritenersi idonea.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7
La dedotta nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata ritenuta impropria o non adeguatamente dedotta nelle fasi di merito; la Corte ha evidenziato l'onere di specifica allegazione e che la cartella riportava comunque i riferimenti richiesti dalla normativa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Richiamato per affermare che il modello di cartella approvato non richiede la sottoscrizione dell'esattore e che l'assenza di una firma non determina di per sé l'invalidità dell'atto, purché l'atto sia riferibile all'organo competente.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36
Citato in relazione alla questione della doppia indicazione dei responsabili (iscrizione a ruolo ed emissione); la Corte ha rilevato l'incongruenza tra la norma richiamata e la deduzione della ricorrente non adeguatamente proposta nei gradi di merito.
Codice di Procedura Civile
art. 149 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 378 c.p.c.; art. 384 c.p.c., comma 2
Richiamati per la regolarità delle notifiche del ricorso per cassazione, per i motivi di ricorso dedotti e per la possibilità di sanare omissioni della motivazione quando non occorrono accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis
Applicato per disporre l'obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- La copia per immagine di un documento originariamente cartaceo, inviata via PEC, ha efficacia probatoria pari all'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta dal destinatario; pertanto l'assenza di firma digitale sulla copia non comporta automaticamente nullità della notificazione.
- L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non invalida l'atto se esso è inequivocabilmente riferibile all'organo che lo ha emesso e se il modello di cartella non richiede la firma dell'esattore.
- Eccezioni processuali rilevanti devono essere specificamente dedotte nel primo grado di giudizio: questioni nuove introdotte successivamente sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- La mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento può far sorgere profili di illegittimità solo se adeguatamente dedotta e dimostrata; l'onere probatorio è a carico del contribuente che deve indicare esattamente dove e quando ha sollevato il vizio.
- Se il Comune ha disposto l'assimilazione di determinati rifiuti urbani a quelli derivanti da attività artigiane, ciò può escludere l'esonero dalla TARI; il contribuyente che contesta la qualificazione della tipologia di rifiuto o la superficie tassabile deve produrre denunce, prove di smaltimento autonomo o documentazione della natura speciale dei rifiuti.
- La regolarità formale delle notifiche digitali è più rigorosa se la domiciliatario risulta iscritto in elenchi pubblici; tuttavia, quando la notifica perviene e il destinatario si costituisce e difende, la eventuale irregolarità perde rilevanza pratico‑processuale.
- Il giudice di legittimità può, senza nuovi accertamenti di fatto, sopperire all'omessa pronuncia di merito su questioni già emergenti dagli atti ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ma ciò non estende la possibilità di esaminare questioni non dedotte nel tema del decidere.
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