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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07857/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione societaria con cui IBM Italia s.p.a. ha trasferito a Modis Italia s.r.l. un complesso di attività e personale nell'ambito del settore informatico. Un lavoratore ha contestato la validità della cessione del suo rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c., sostenendo che non vi fosse un vero ramo d'azienda autonomo idoneo a essere trasferito e che mancasse il suo consenso al passaggio del rapporto. Il Tribunale ha ritenuto inefficace la cessione del rapporto e ha ordinato il ripristino del rapporto con IBM. La Corte d'appello ha confermato, rilevando che il complesso trasferito non costituiva un ramo autonomo dotato di autonomia funzionale e preesistenza, e che l'onere di provare l'esistenza del ramo gravava sulla società che invocava l'art. 2112 c.c. Con il ricorso per cassazione Modis ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa UE, assumendo che il ramo possa essere individuato anche al momento del trasferimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la società neo costituita avrebbe operato avvalendosi esclusivamente dei rami ceduti e delle competenze del personale trasferito; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio sull'autonomia organizzativa e produttiva dei rami ceduti. IBM, prima della decisione, ha dichiarato di avere conciliato la controversia con il lavoratore e ha rinunciato al proprio ricorso.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra IBM Italia s.p.a., il lavoratore e Modis Italia s.r.l. per intervenuta conciliazione e rituale rinuncia al ricorso da parte di IBM, con compensazione delle spese tra tali parti. Quanto al ricorso di Modis Italia s.r.l., lo dichiara inammissibile. La Corte ribadisce che, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo e che, secondo la giurisprudenza richiamata, deve anche preesistere al trasferimento. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di un ramo autonomo preesistente, la mancanza di autonomia organizzativa e funzionale, la creazione solo immediatamente prima del trasferimento di nuove strutture interne, l'assenza di specifico know-how del personale e il permanere in capo alla cedente dei processi decisionali. Tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, e la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile perché mirava soltanto a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede un'entità economica dotata di autonomia funzionale, cioè capace di svolgere autonomamente la propria attività con mezzi propri; la Corte ribadisce anche il requisito della preesistenza del ramo rispetto al trasferimento.

  • Direttiva CE n. 23/2001

    È richiamata come base della disciplina eurounitaria sul trasferimento d'azienda/ramo; la Corte la interpreta in coerenza con il requisito della preesistenza dell'entità ceduta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si censura la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove, salvo il mancato rispetto delle prove legali.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per la rituale rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda trasferito deve costituire un'entità economica già esistente, dotata di autonomia funzionale e organizzativa al momento dello scorporo, capace di operare con propri mezzi senza integrazioni decisive del cessionario.
  • L'esistenza del ramo ceduto e dei suoi requisiti costitutivi deve essere allegata e provata dalla parte che intende avvalersi della disciplina del trasferimento d'azienda.
  • La mera riorganizzazione interna dell'impresa o la creazione immediatamente antecedente alla cessione di nuove articolazioni organizzative non basta, da sola, a integrare un ramo d'azienda se mancano autonomia funzionale, uniformità tecnica e capacità operativa autonoma.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge o omesso esame delle prove una censura che miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di uso di prove non introdotte dalle parti o di travisamento delle prove legali, non quando si contesta il convincimento maturato dal giudice sulle prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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