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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale motivato dalla scadenza del visto d’ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale valido novanta giorni, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno prima della scadenza del visto, sottoscritto il contratto di lavoro stagionale e iniziato l’attività lavorativa. Nel corso del procedimento, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso parere favorevole alla proroga del nulla osta stagionale per ulteriori sei mesi; inoltre, era stato successivamente ottenuto il nulla osta alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La Questura aveva tuttavia rigettato l’istanza considerando esclusivamente che il visto era definitivamente scaduto, senza esaminare i nuovi elementi sopravvenuti e senza inviare il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, per omessa considerazione dei nuovi elementi idonei a consentire il rilascio del permesso, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di istruttoria, sostenendo che il ritardo dell’Amministrazione non potesse ricadere negativamente sulla sua posizione in assenza di una sua colpa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la proroga del nulla osta al lavoro stagionale, documentata dal ricorrente, costituiva un possibile nuovo elemento sopraggiunto ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che avrebbe potuto essere rappresentato dall’interessato nelle osservazioni successive al preavviso di rigetto. La Questura, omettendo il preavviso e non svolgendo gli approfondimenti necessari, non aveva esaminato tale elemento. L’Amministrazione non ha inoltre fornito la prova, richiesta dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso anche qualora il contraddittorio fosse stato instaurato. Sono state quindi ritenute fondate la censura relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e quella relativa al difetto di istruttoria; le restanti censure sono state assorbite. Il diniego è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni della Questura. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alle ulteriori spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    La disposizione impone all’Amministrazione di considerare i nuovi elementi sopraggiunti che possano consentire il rilascio del permesso, non potendo fondare il diniego sulla sola mancanza o scadenza originaria del requisito senza un’istruttoria aggiornata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato quando l’interessato può fornire elementi utili a contrastare la determinazione negativa; la sua omissione è illegittima se impedisce di rappresentare nuovi elementi rilevanti per la decisione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    In caso di violazione delle garanzie partecipative, l’Amministrazione deve dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale prova non è stata fornita nel caso esaminato.

  • art. 2 D.L. 20/2023

    È richiamato in relazione alla possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare non solo la situazione esistente al momento dell’ingresso, ma anche i nuovi elementi sopravvenuti che possano consentire il rilascio del titolo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è illegittima quando impedisce allo straniero di rappresentare elementi sopravvenuti potenzialmente decisivi, come la proroga del nulla osta al lavoro stagionale.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale non è neutralizzata dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se l’Amministrazione non dimostra che, anche a seguito della partecipazione dell’interessato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il diniego di permesso di soggiorno non può fondarsi esclusivamente sulla scadenza del visto quando, nelle more del procedimento, siano emersi elementi idonei a modificare la valutazione sulla sussistenza dei requisiti di soggiorno.
  • L’omessa considerazione di documenti e circostanze sopravvenuti rilevanti ai fini del rilascio del titolo integra un difetto di istruttoria e comporta l’annullamento del provvedimento, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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