Cassazione Penale, Sentenza n. 24181/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: vizio di motivazione in ordine allo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Si lamentava che i giudici di merito non avessero motivato specificamente non sul mero uso di stupefacenti, ma sul nesso causale tra detta assunzione e una alterazione psicofisica tale da rendere l'imputato incapace di guidare, e che in tale stato l'imputato si fosse posto alla guida (fatto relativo al 9 giugno 2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, soprattutto, ha rilevato che la censura non era stata proposta in sede d'appello (quindi è preclusa per effetto di giudicato sul punto). In ogni caso la Corte ha osservato che la sentenza impugnata contiene espressa ed esauriente motivazione: gli agenti avevano riscontrato l'imputato nell'immediatezza dei fatti "in palese stato di alterazione psicofisica". Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. 3 - n. 2343 del 28/09/2018, Rv. 274346 - 01
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti a statuizioni di primo grado non devolute al giudice d'appello con specifico motivo: su tali punti la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato
Principio di preclusione e di efficacia di giudicato sulle questioni non dedotte in appello
Regola processuale per cui censure su questioni non sollevate davanti al giudice d'appello non possono essere sollevate in Cassazione; la mancata impugnazione in appello rende quelle questioni insindacabili in via di legittimità
Disposizioni sulla condanna alle spese processuali e versamento alla cassa delle ammende
Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha valutato l'assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate censure che non siano state previamente ed espressamente proposte in sede d'appello; è essenziale devolvere al giudice d'appello i motivi che si vogliono portare in legittimità
- Se un giudice di merito ha espresso una motivazione chiara e ancorata a rilevazioni immediate (es. riscontro degli agenti di uno "stato di alterazione psicofisica"), la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la correttezza della motivazione formale
- Per contestare il nesso tra assunzione di sostanze e alterazione psicofisica occorre una specifica e puntuale censura in appello; il semplice richiamo al fatto dell'assunzione non basta per ottenere la revisione in Cassazione
- La prova dell'alterazione psicofisica può essere desunta da elementi di fatto immediati e dall'osservazione degli agenti; in assenza di errori di diritto o di motivazione lacunosa, tale valutazione di merito è difficile da ribaltare in sede di legittimità
- La difesa deve curare la tempestiva e dettagliata formulazione dei motivi in appello: la mancata deduzione comporta la perdita della possibilità di farli valere successivamente in Cassazione
- In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, la conseguenza pratica è la condanna alle spese e, se prevista, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo giustificazioni di esonero non emergenti nel caso
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