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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13437/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sul coefficiente soggettivo della condotta, sostenendo che l'acquisto simulato era stato deliberato e realizzato quando l'imputato non era più amministratore e che la somma ricevuta era stata restituita alla fallita; (2) censura relativa alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall., per effetto della presunta restituzione, con conseguenze sulla prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza d'appello aveva determinato la responsabilità del ricorrente quale concorrente extraneus (ricezione di 412.790 euro in qualità di socio) e perché il rilievo della presunta restituzione era una mera asserzione di parte non contestata con specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e perché la questione della restituzione non era stata adeguatamente devoluta in appello; inoltre la Corte osserva che, se la restituzione fosse avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, non esclude né la responsabilità né l'aggravante (salvo il caso di restituzione anteriore al fallimento idonea a configurare la bancarotta riparata). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte d'appello ha rimodulato in mitius la durata delle pene accessorie previste da tale norma per l'imputato

  • art. 219, comma 1 legge fallimentare

    Norma che prevede una circostanza aggravante per specifiche condotte in tema di bancarotta; la Corte ha ritenuto che la presunta restituzione non escluderebbe l'aggravante se avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Il ricorso deve specificare se si denuncia mancanza, manifestà illogicità o contraddittorietà della motivazione; il cumulo generico dei tre vizi è aspecifico e causa inammissibilità

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui con determinazione equitativa di Euro 3.000

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616)

    Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per la disciplina vigente in materia di condanna per ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 13/6/2000 n.186)

    Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Citata come principio di riferimento per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione i vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. devono essere denunciati con specificazione: non è possibile lamentare genericamente contemporaneamente mancanza, contraddittorietà e manifestà illogicità; l'aspecificità è causa di inammissibilità
  • Questioni non adeguatamente devolute al giudice d'appello (o trattate genericamente in grado di appello) non possono essere sollevate in cassazione se non nei limiti ammessi dalla legge (ad es. rilievo d'ufficio o impossibilità di dedurle anteriormente)
  • La presenza di una restituzione di somme dopo la dichiarazione di fallimento, seppure rilevante fattualmente, non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta né la circostanza aggravante; solo la restituzione antecedente al fallimento può assumere rilievo ai fini della configurazione della bancarotta riparata
  • Nel giudizio di legittimità non spetta al Giudice di Cassazione il compito di rielaborare o integrare un'impugnazione generica: il ricorrente deve individuare chiaramente i profili di decisione che contesta e le parti della motivazione cui si riferisce
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in rapporto alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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