Cassazione Penale, Sentenza n. 13437/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sul coefficiente soggettivo della condotta, sostenendo che l'acquisto simulato era stato deliberato e realizzato quando l'imputato non era più amministratore e che la somma ricevuta era stata restituita alla fallita; (2) censura relativa alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall., per effetto della presunta restituzione, con conseguenze sulla prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza d'appello aveva determinato la responsabilità del ricorrente quale concorrente extraneus (ricezione di 412.790 euro in qualità di socio) e perché il rilievo della presunta restituzione era una mera asserzione di parte non contestata con specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e perché la questione della restituzione non era stata adeguatamente devoluta in appello; inoltre la Corte osserva che, se la restituzione fosse avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, non esclude né la responsabilità né l'aggravante (salvo il caso di restituzione anteriore al fallimento idonea a configurare la bancarotta riparata). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La Corte d'appello ha rimodulato in mitius la durata delle pene accessorie previste da tale norma per l'imputato
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Norma che prevede una circostanza aggravante per specifiche condotte in tema di bancarotta; la Corte ha ritenuto che la presunta restituzione non escluderebbe l'aggravante se avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Il ricorso deve specificare se si denuncia mancanza, manifestà illogicità o contraddittorietà della motivazione; il cumulo generico dei tre vizi è aspecifico e causa inammissibilità
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata qui con determinazione equitativa di Euro 3.000
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616)
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata per la disciplina vigente in materia di condanna per ricorso inammissibile
Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 13/6/2000 n.186)
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Citata come principio di riferimento per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione i vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. devono essere denunciati con specificazione: non è possibile lamentare genericamente contemporaneamente mancanza, contraddittorietà e manifestà illogicità; l'aspecificità è causa di inammissibilità
- Questioni non adeguatamente devolute al giudice d'appello (o trattate genericamente in grado di appello) non possono essere sollevate in cassazione se non nei limiti ammessi dalla legge (ad es. rilievo d'ufficio o impossibilità di dedurle anteriormente)
- La presenza di una restituzione di somme dopo la dichiarazione di fallimento, seppure rilevante fattualmente, non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta né la circostanza aggravante; solo la restituzione antecedente al fallimento può assumere rilievo ai fini della configurazione della bancarotta riparata
- Nel giudizio di legittimità non spetta al Giudice di Cassazione il compito di rielaborare o integrare un'impugnazione generica: il ricorrente deve individuare chiaramente i profili di decisione che contesta e le parti della motivazione cui si riferisce
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in rapporto alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →