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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3776/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, avv. Angelo Raneli, avverso la sentenza del 13/02/2023 del Giudice di Pace di Palermo che aveva dichiarato Brown responsabile del reato previsto dall'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, D.Lgs. 286/1998 (inosservanza degli ordini di espulsione). Il ricorso deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di considerare l'esistenza di un "giustificato motivo" che avrebbe legittimato la permanenza dello straniero in Italia, sulla base della deposizione del teste Lo Sicco (intervento per lite familiare) e della richiesta - non accolta - di sentire la convivente Giusy Nicotra ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; (ii) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la difesa sosteneva che l'esistenza di altre condanne non fosse di per sé ostativa ai benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (i) le allegazioni sul "giustificato motivo" erano generiche e prive di prova o elementi specifici utili all'indagine; la deposizione dell'agente Lo Sicco, che riferì un intervento per lite in abitazione, non consentiva di individuare ragioni giustificanti la reiterata inosservanza degli ordini di espulsione; la tardiva e indimostrata indicazione della convivente come teste (art. 507 c.p.p.) non ha ampliato la portata probatoria; (ii) quanto alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale, la difesa in udienza aveva richiesto soltanto l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non la sospensione condizionale espressamente; inoltre la sentenza ha rilevato precedenti condanne del Brown in breve tempo, giustificando una prognosi negativa del suo comportamento. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 14, commi 5-ter e 5-quater

    art. 14, comma 5-ter e quater, D. Lgs. 286 del 1998

    La Corte conferma la configurabilità del reato per la reiterata inosservanza degli ordini amministrativi di espulsione; la presenza di un "giustificato motivo" esclude il reato solo se adeguatamente allegata e dimostrata

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la tempestività dell'invio della requisitoria del Procuratore Generale in Cassazione; qui certifica la regolarità dell'intervento del PG

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Prevede la possibilità per la parte di chiedere l'assunzione di prova testimoniale in cassazione; la Corte ha ritenuto che la tardiva e indimostrata indicazione della teste non potesse rafforzare un'allegazione generica

  • Codice di procedura penale, art. 530

    Norma sull'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; la difesa aveva invocato l'assoluzione ex art. 530 ma non ha chiesto espressamente altri benefici come la sospensione condizionale

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Dispositivo che consente alla Corte di imporre al ricorrente il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile riconducibile a profili di colpa; la Corte ha applicato la sanzione di Euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006 (proc. Alexandru Nicolau)

    Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, Rv. 234882

    Principio secondo cui, in materia di immigrazione, pur gravando sullo straniero l'onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, il giudice ha il potere-dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni che legittimano l'inosservanza dell'ordine di allontanamento; tuttavia ciò non sostituisce l'obbligo di allegazione e prova da parte dell'imputato

Massime di principio

  • In reati di inosservanza degli ordini di espulsione, l'onere di allegare e documentare un "giustificato motivo" grava principalmente sull'imputato: mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Il giudice ha il potere di accertare d'ufficio, quando possibile, l'esistenza di ragioni giustificative, ma questo potere non esonera la difesa dall'apporto di elementi concreti e specifici
  • Le testimonianze o elementi probatori che non consentono di collegare in maniera chiara il fatto contestato a un motivo giustificativo (es. intervento per una lite familiare) non bastano a escludere la responsabilità
  • Le richieste di assumere prove in sede di impugnazione (art. 507 c.p.p.) devono essere tempestive e documentate; indicazioni tardive e indimostrate hanno scarso peso
  • La concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) richiede che la relativa istanza sia formulata e/o che la motivazione venga affrontata nel provvedimento: l'assenza di una richiesta specifica in dibattimento può rendere ininfluenti i rilievi successivi
  • La presenza di precedenti e un comportamento reiterato possono giustificare una prognosi negativa del reo e l'esclusione di benefici
  • I ricorsi generici o manifesto-mentre infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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