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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06690/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la deduzione sulla prescrizione, perché i termini non risultavano ancora decorsi una volta computati il massimo edittale, l'aumento per la recidiva e i periodi di sospensione del procedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, commesso in data 6/8 marzo 2011 a Vetralla. L'unica doglianza dedotta censurava la motivazione della sentenza impugnata, lamentando carenze argomentative e chiedendo un nuovo esame nel merito, con particolare riferimento alla dedotta intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il calcolo della prescrizione, partendo dal massimo edittale di otto anni previsto dalla norma incriminatrice, doveva essere aumentato per effetto della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. e ulteriormente sospeso per i periodi di sospensione del procedimento di primo grado indicati in sentenza, con conseguente mancata maturazione del termine prescrizionale alla data della decisione.

Norme richiamate

  • art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice posta a base della condanna; ai fini del calcolo della prescrizione è stato considerato il massimo edittale di otto anni.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La recidiva reiterata è stata riconosciuta e ha comportato l'aumento del termine di prescrizione.

  • art. 159 cod. pen.

    I periodi di sospensione del procedimento sono stati sommati al termine di prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, occorre partire dal massimo edittale previsto per il reato contestato e poi applicare gli eventuali aumenti derivanti da circostanze rilevanti, come la recidiva, quando riconosciuta nel giudizio di merito.
  • I periodi di sospensione del procedimento incidono sul computo del termine prescrizionale e devono essere aggiunti al tempo necessario alla maturazione della prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizi motivazionali, miri in realtà a un riesame del merito senza confrontarsi con il corretto calcolo del termine prescrizionale può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause di esclusione previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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