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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28506/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Taranto per mancata allegazione, unitamente all'atto di gravame, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto di aver già eletto domicilio precedentemente (in Taranto, via Ludovico de Vincentis) e che tale onere poteva considerarsi adempiuto anche se effettuato prima del deposito dell'atto di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n.150/2022, impone a pena di inammissibilità l'allegazione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. La norma richiede il rinnovo dell'elezione/dichiarazione nella fase introduttiva del giudizio di appello, collegata alla notificazione del decreto di citazione a giudizio; pertanto non è rilevante l'elezione di domicilio effettuata nel processo di primo grado se non riprodotta tramite allegazione all'atto di appello. Anche se esiste giurisprudenza che ammette l'allegazione di una dichiarazione di domicilio precedentemente effettuata purché trasmessa con l'atto di appello, nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcuna dichiarazione e si è limitato a dedurre la perdurante efficacia della precedente elezione. Perciò la Corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese (spe...), e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la norma in senso formale e strutturale: l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio va assolto contestualmente all'atto di impugnazione; l'elezione effettuata in precedenza non è sufficiente se non è allegata all'appello.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)

    Norma di riforma che ha introdotto/modificato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte la ritiene applicabile alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47927/2023

    Richiamata a supporto dell'interpretazione secondo cui l'obbligo di allegazione con l'atto di impugnazione è funzionale al corretto instaurarsi del contraddittorio nel giudizio di appello e alla tutela del giusto processo.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 (Rv. 28593)

    Citata come orientamento meno rigoroso che ammette l'allegazione all'atto di appello di una dichiarazione di domicilio precedentemente effettuata, purché effettivamente allegata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 (Rv. 285805)

    Citata come orientamento più rigoroso ma coerente nel richiedere la presenza, nell'atto di gravame, della dichiarazione/elezione di domicilio; nel caso specifico la Corte osserva che né l'orientamento più permissivo né quello più rigoroso salvano l'appello perché manca qualsiasi allegazione.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, l'art. 581, comma 1-ter c.p.p. impone di depositare con l'atto d'appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio: l'omissione è causa di inammissibilità.
  • Un'elezione di domicilio effettuata in precedenza nel processo di primo grado non sostituisce l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione all'atto di impugnazione, se non è espressamente prodotta con l'appello.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, allegare sempre copia della dichiarazione o della elezione di domicilio al momento del deposito dell'appello, anche se il domicilio era stato già dichiarato in scritti processuali anteriori.
  • Se si intende avvalersi della giurisprudenza che ammette la validità di una precedente dichiarazione, assicurarsi comunque che la dichiarazione precedente sia materialmente allegata e integralmente riprodotta nell'atto di impugnazione.
  • Verificare sempre le modifiche legislative e l'orientamento delle Sezioni della Cassazione sul punto, perché esistono orientamenti più o meno rigorosi; tuttavia l'approccio prudente è quello di allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello.

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