Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 761/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le proprie osservazioni al preavviso di rigetto non fossero state adeguatamente valutate e che la partecipazione procedimentale fosse rimasta meramente formale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 42 r.d. 773/1931, in combinato disposto con l’art. 3 l. 241/1990, sostenendo di avere dimostrato un’esigenza concreta di tutela personale derivante dall’attività medica svolta in più località, dagli spostamenti frequenti, dal trasporto di farmaci, ricettari, timbri, documentazione riservata e somme di denaro, nonché da precedenti episodi di furti, danneggiamenti, aggressioni e minacce. Ha inoltre valorizzato i precedenti rinnovi della licenza e l’assenza di condotte personali ostative. Infine, ha dedotto la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in occasione di ogni rinnovo, l’Autorità di pubblica sicurezza deve rivalutare autonomamente e attualmente la sussistenza del dimostrato bisogno, senza attribuire rilievo automatico ai precedenti rinnovi. L’appartenenza alla categoria dei medici, gli spostamenti professionali, il trasporto di medicinali o sostanze soggette a controllo e il generale aumento delle aggressioni al personale sanitario non dimostrano, da soli, una specifica e attuale situazione di pericolo personale. Anche gli episodi denunciati dal ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti: alcuni riguardavano vicende private o fatti non specificamente connessi all’attività professionale, altri non erano stati portati all’attenzione della Prefettura prima dell’adozione del provvedimento. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata, poiché la Prefettura aveva acquisito i pareri dei Comandi provinciali dei Carabinieri di Ascoli Piceno e Treviso, in relazione ai luoghi di svolgimento dell’attività professionale, e aveva richiesto un parere supplementare dopo le osservazioni procedimentali. Sono state respinte anche le censure relative all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione difensiva, essendo sufficiente che ne tenga conto e ne dia conto nel provvedimento finale. È stata esclusa, infine, la contraddittorietà con i precedenti rinnovi, essendo necessario verificare nuovamente il requisito del dimostrato bisogno per ciascuna istanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 773/1931

    in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltella o pistola di qualunque misura

    La licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi e può essere rilasciata o rinnovata solo quando il richiedente dimostri una reale, specifica e attuale necessità; l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità valutativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere motivato, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente in presenza della valutazione della situazione personale e degli elementi istruttori acquisiti.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni partecipative dell’interessato devono essere prese in considerazione nell’istruttoria, senza che sussista l’obbligo di una confutazione analitica di ciascun argomento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione deve valutare le osservazioni dell’interessato e darne conto nella motivazione finale; non è necessario replicare dettagliatamente a ogni deduzione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone il rinnovo della licenza sulla base dei precedenti rilasci né esclude la rivalutazione attuale del bisogno.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi generali dell’azione amministrativa non impediscono una nuova valutazione discrezionale del requisito del dimostrato bisogno in occasione di ogni rinnovo.

  • art. 14 d.P.R. 309/1990

    Il richiamo alle sostanze ricomprese nelle tabelle degli stupefacenti non dimostra, di per sé, l’esistenza di una situazione individuale di pericolo idonea a giustificare il porto d’armi.

Massime di principio

  • Il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale non costituisce un atto dovuto né è assistito da un affidamento alla reiterazione del titolo: a ogni nuova istanza l’Autorità di pubblica sicurezza deve rivalutare attualmente la sussistenza del dimostrato bisogno.
  • Il requisito del dimostrato bisogno richiede la prova di una situazione concreta, specifica e attuale di pericolo per l’incolumità del richiedente, non essendo sufficiente l’appartenenza a una categoria professionale esposta in via generale a rischi o il richiamo a condizioni generiche di ordine pubblico.
  • Gli episodi criminosi subiti dal richiedente rilevano ai fini del porto d’armi solo se, valutati nel loro contesto, dimostrano un pericolo personale attuale e qualificato; non ogni reato o fatto dannoso di cui il richiedente sia stato vittima è idoneo a fondare il bisogno di armarsi.
  • La valutazione prefettizia del dimostrato bisogno è adeguatamente istruita quando l’amministrazione acquisisce informazioni dagli organi di pubblica sicurezza competenti per i diversi luoghi di attività del richiedente e considera le osservazioni formulate nel procedimento.
  • Ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione difensiva, purché risulti dal provvedimento finale che le osservazioni siano state valutate e la motivazione esponga le ragioni sostanziali del diniego.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.