Cassazione Penale, Sentenza n. 28665/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in lesioni aggravate (pena di 8 mesi ciascuno, sospesa) denunciando: (1) vizi di motivazione apparente della motivazione d'appello, che si limitava a un richiamo formale della sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di gravame; (2) analoghe carenze argomentative; (3) eccezione di prescrizione del reato, dedotta prima dell'udienza d'appello come domanda subordinata all'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione, maturata il 20/09/2020. Quanto agli effetti civili, la Corte ha annullato con rinvio (ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) perché la motivazione d'appello è risultata apparente e insufficiente: non ha valutato adeguatamente le censure difensive né l'attendibilità della persona offesa, mentre l'esame degli effetti civili è obbligatorio ai sensi dell'art. 578 c.p.p. anche se il reato è estinto. La Corte ha inoltre precisato che, salvo il caso in cui dagli atti emerga in modo incontestabile l'insussistenza del fatto (casi di assoluzione ex art.129 c.p.p.), non è possibile sostituire l'annullamento con una sentenza di proscioglimento quando sussiste la prescrizione.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Richiamato in relazione al calcolo dei termini di prescrizione; contribuisce, con l'art.161, a determinare il momento in cui si verifica l'estinzione del reato (nel caso, il 20/09/2020).
art. 161 cod. pen.
Richiesto per la determinazione del termine massimo di prescrizione decorrente dalla data del reato; contribuisce alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Indicata per chiarire che la sentenza di assoluzione può essere pronunciata al posto della declaratoria di estinzione del reato solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o l'assenza della rilevanza penale.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di decidere sugli effetti civili dell'impugnazione anche quando il reato sia estinto; la Corte ne trae il fondamento per esaminare le censure degli imputati agli effetti civili e per disporre il rinvio al giudice civile competente.
Massime di principio
- Se, in Cassazione, emerge che il reato è estinto per prescrizione già anteriore alla pronuncia impugnata, la Corte annulla senza rinvio gli effetti penali della sentenza (estinzione del reato).
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non esonera il giudice dall'esaminare le censure relative alle statuizioni civili; in tali casi la decisione sugli aspetti civili può comportare il rinvio al giudice civile competente.
- Una sentenza d'appello che si limiti a un richiamo formale della motivazione di primo grado può essere ritenuta viziata e portare ad annullamento agli effetti civili se non affronta i punti chiave dell'impugnazione.
- La pronuncia di assoluzione al posto della prescrizione (art.129 c.p.p.) è ammessa solo quando dagli atti risulti in modo incontestabile l'insussistenza del fatto: la mera carenza motivazionale non è sufficiente.
- Quando la prova si regge su dichiarazioni della persona offesa e vi sono processi paralleli o accuse reciproche, il giudice deve valutare e motivare specificamente l'attendibilità delle dichiarazioni.
- Difensori e parti devono sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e documentare il momento di decorrenza dei termini, dato che la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
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