Cassazione Penale, Sentenza n. 11396/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Perugia per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si contestava che la Corte di appello avesse riformato la condanna basandosi su affermazioni apodittiche e non comprovate (in particolare l'assunto che gli immobili fossero stati venduti in sede esecutiva "sottocosto" e dunque che non fosse emerso reddito imponibile), senza valutare adeguatamente elementi istruttori emersi in primo grado, quali ricavi fatturati dalla societa' per euro 395.000 nel 2015, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2015 e la mancata esibizione della documentazione fiscale; inoltre la Corte d'appello avrebbe assunto l'esistenza di costi non provati idonei ad escludere la soglia di punibilita' di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l'apoditticita' e l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato elementi privi di riscontro istruttorio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Non e' stata pronunciata una nuova decisione di merito sulla responsabilita', ma e' stata disposta la rinnovazione del giudizio per carenza motivazionale della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma contestata relativa alla soglia di punibilita' per reati tributari; la Corte di cassazione ha valutato che la Corte d'appello non ha dato adeguata prova dell'assenza di reddito imponibile e non ha giustificato l'assunzione che i costi superassero i ricavi ai fini dell'esclusione della punibilita'.
giurisprudenza di legittimità
Secondo la giurisprudenza richiamata in senso critico, i costi dedotti o le variazioni negative rilevanti devono essere provati; l'assenza di dichiarazioni e di documentazione fiscale rafforza la presunzione di reddito imponibile e non puo' essere neutralizzata da mere affermazioni prive di riscontro probatorio.
Massime di principio
- Un giudice d'appello non può rovesciare una condanna basandosi su affermazioni apodittiche o su "fatti notori" non ricostruiti in base a elementi istruttori: le conclusioni devono essere ancorate a riscontri probatori.
- La vendita forzata di beni non giustifica automaticamente l'assenza di reddito o la dimostrazione di costi superiori ai ricavi; occorre documentazione precisa per valorizzare tale circostanza.
- L'assenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'esistenza di ricavi significativi costituiscono indizi forti di reddito imponibile, salvo prova documentale contraria del contribuente.
- La prova dei costi dedotti grava su chi li invoca: senza allegazione e dimostrazione adeguata, il dato dei ricavi rimane decisivo ai fini dell'accertamento fiscale-penale.
- In sede di cassazione un vizio di motivazione fondato sulla mancanza di riscontri istruttori puo' determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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